Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23075/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna per il delitto di false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Il ricorso articolava due censure: con la prima denunciava la violazione di legge penale quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo l'inidoneità dell'azione; con la seconda deduceva la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'inidoneità dell'azione ex art. 49, comma 2, c.p. richiede un'inefficacia assoluta, intrinseca e originaria della condotta, da valutarsi in concreto rispetto alla condotta dell'agente e non in relazione a fattori estranei; nel caso concreto l'imputato, fermato dalla polizia locale per guida pericolosa, aveva fornito più volte generalità false, omettendo inizialmente di esibire un documento di identità e rivelando i dati solo in un secondo momento all'arrivo dei Carabinieri. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato e non specifico il secondo motivo, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva negato le attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dell'imputato e, quindi, un elemento rilevante ai sensi dell'art. 133 c.p. Conseguentemente, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    Norma incriminatrice contestata; la condanna di merito è stata confermata in appello e non messa in discussione nel merito dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso.

  • art. 49, comma 2, c.p.

    L'inidoneità dell'azione rileva solo quando la condotta sia assolutamente, intrinsecamente e originariamente incapace di produrre l'evento consumativo, da valutarsi in concreto rispetto all'azione dell'agente e indipendentemente da cause estranee o dalla mancata lesione effettiva del bene giuridico.

  • art. 133 c.p.

    I precedenti penali possono essere valorizzati ai fini del diniego delle attenuanti generiche come elemento rilevante nel giudizio discrezionale di commisurazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nell'impugnazione inammissibile, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per fondare la condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • L'inidoneità dell'azione ex art. 49, comma 2, c.p. presuppone una radicale inefficacia della condotta, non bastando che il risultato non si sia verificato per circostanze esterne o per interventi di terzi.
  • Ai fini della verifica dell'elemento oggettivo, la condotta va apprezzata ex ante e in concreto, con riferimento alla capacità intrinseca dell'azione dell'agente di produrre l'evento tipico.
  • Il motivo di ricorso che censura il diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza, è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi negativi, come i precedenti penali, rientranti nei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare un ulteriore versamento alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione sia proposta con colpa.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.