Cassazione Penale, Sentenza n. 17585/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano tre distinti ricorsi in Cassazione: 1) Cordì Domenico denunciava la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto associativo e ai reati in materia di armi (qualità delle immagini video, interpretazione delle intercettazioni e della geolocalizzazione, incongruenze temporali e foniche), inoltre contestava la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti (artt. 132, 133, 62-bis c.p.). 2) Cordì Vincenzo deduceva l'inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza dei presupposti autorizzativi (art. 13 D.L. 13 maggio 1991 n.152 conv. L.203/1991), sostenendo l'assenza di sufficienti indizi del reato di riciclaggio aggravato (art. 416-bis.1 c.p.) rispetto ai decreti autorizzativi. 3) Zucco Bruno impugnava più profili: violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) e errori nel trattamento sanzionatorio, omessa o apparente motivazione riguardo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., mancata concessione di attenuanti (art. 114 c.p. e attenuanti generiche), criticava l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie e denunziava motivazione manifestamente illogica su più capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Cordì Domenico e Cordì Vincenzo (con condanna al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende), confermando nella sostanza le decisioni di merito. Ha invece accolto in parte il ricorso di Zucco Bruno limitatamente al trattamento sanzionatorio: ha rilevato la violazione del divieto di reformatio in peius (aumento per la circostanza aggravante del "metodo mafioso" superiore a quello applicato dal primo giudice) e ha annullato la sentenza nella parte relativa alla determinazione della pena, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Resta comunque confermata la responsabilità penale di Zucco sugli altri profili; la Corte ha altresì disposto la condanna di Zucco alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (euro 3.700 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. e art. 416-bis.1 c.p.
La Corte ha confermato che la qualificazione e le diverse declinazioni dell'aggravante (agevolazione e metodo mafioso) vanno motivate; ha ritenuto che nei singoli casi il giudice di merito abbia correttamente valutato la sussistenza o l'esclusione delle specifiche fattispecie, salvo il profilo sanzionatorio in cui l'aumento per il metodo mafioso è risultato eccessivo rispetto al divieto di reformatio in peius.
art. 628, comma 3, n. 3 c.p.
Norma richiamata relativamente ad aggravanti per reati predatori; la Corte ha valutato le deduzioni difensive ma non ha ritenuto sussistere vizi tali da rendere ammissibile il ricorso di merito, salvo le questioni già esaminate in relazione alla commisurazione della pena.
art. 13, decreto-legge 13 maggio 1991 n.152 conv. L.203/1991 (intercettazioni)
La Corte ha ritenuto che i decreti autorizzativi per intercettazioni possano essere motivati in modo sintetico purché contengano gli elementi minimi che giustifichino l'utilizzo dello strumento investigativo; nel caso di specie gli elementi esposti nei decreti sono stati ritenuti sufficienti per autorizzare le captazioni.
art. 132 c.p.
Richiamata in relazione ai criteri di determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, sindacabile in Cassazione solo in presenza di arbitrarietà o manifesta illogicità.
art. 133 c.p.
Richiama i criteri per la determinazione della pena e le circostanze; la Corte ha ritenuto legittimo il bilanciamento operato dal giudice di merito sulla base della gravità degli atti e della personalità degli imputati, salvo i casi di inammissibilità del ricorso per doglianze in fatto.
art. 62-bis c.p.
Citata dai difensori per l'enunciazione delle circostanze attenuanti speciali (giovane età etc.); la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti in rapporto alla gravità delle condotte.
art. 597 c.p.p.
La Corte ha applicato il principio contenuto nell'art. 597 c.p.p. (divieto di reformatio in peius) nel senso che, se l'appello è proposto dal solo imputato, non è consentito peggiorare alcun elemento autonomo della pena; l'aumento per l'aggravante del metodo mafioso disposto in appello è stato ritenuto in contrasto con tale divieto e ha determinato l'annullamento parziale e il rinvio.
art. 114 c.p.
Riferita come norma relativa a circostanze attenuanti contestate dai difensori; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato la non riconoscibilità dell'attenuante sulla base del ruolo e della ripetizione delle condotte, rendendo insindacabile la decisione in Cassazione.
art. 63, comma 4 c.p.
Richiamato nelle censure difensive in relazione al cumulo e all'effetto speciale di aggravanti; la Corte ha verificato la corretta applicazione e la motivazione degli aumenti e ha segnalato il problema di incompatibilità con il divieto di reformatio in peius nel caso concreto.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico dei ricorrenti inammissibili; la Corte ha applicato l'art. 616 disponendo il pagamento delle spese e la sanzione alla Cassa delle ammende per Cordì Domenico e Cordì Vincenzo.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta le prove: i ricorsi che si limitano a chiedere la diversa valutazione delle evidenze di merito sono di regola inammissibili.
- Le autorizzazioni alle intercettazioni possono essere motivate in modo sintetico purché contengano gli elementi minimi e i sufficienti indizi che giustifichino l'uso dello strumento investigativo; la carenza di dettagli non rende automaticamente inutilizzabili le captazioni.
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce di peggiorare qualsiasi componente autonoma della pena quando ricorre solo l'imputato: l'aumento di singoli incrementi di pena in appello, anche se la pena complessiva diminuisce, può violare il divieto.
- La determinazione della pena (artt.132-133 c.p.) è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e solo in presenza di ragionamenti illogici o arbitrari può essere sindacata in Cassazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede l'esame esaustivo di ogni elemento favorevole: è sufficiente che il giudice indichi i fatti e i parametri ritenuti decisivi per il diniego.
- La valutazione di attendibilità di dichiarazioni testimoniali o di persone offese è questione di merito non rivedibile in Cassazione salvo che emergano manifeste contraddizioni o vizi logici gravi nella motivazione.
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