Cassazione Penale, Sentenza n. 16055/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mira a censurare l'ordinanza del 23/07/2022 che aveva revocato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e ripristinato la pena originaria (1 mese e 10 giorni di arresto e 600 euro di ammenda) inflitta con sentenza del 16/02/2021. La revoca era motivata dalla relazione conclusiva dell'ente (radio universitaria) che segnalava che il condannato aveva svolto i lavori da remoto, aveva firmato unilateralmente il registro presenze e che non vi era stato controllo fisico da parte dell'ente, né specifica autorizzazione alla modifica delle prescrizioni e al lavoro da remoto. Il ricorrente ha presentato due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione perché l'ordinanza non specifica quali discrepanze rispetto al programma dei lavori avrebbero giustificato il rigetto della relazione favorevole, e inoltre le eventuali modifiche al programma spettavano all'ente e all'U.E.P.E., non al condannato; (2) violazione di legge per non avere scomputato, nel ripristino della pena, la parte di lavoro effettivamente svolta.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, soprattutto sul primo motivo. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata non indica quali discrepanze rispetto al "progetto individualizzato" abbiano giustificato il mancato riconoscimento della relazione conclusiva favorevole. Il "progetto individualizzato" depositato prevedeva espressamente la possibilità di svolgere attività "anche da remoto", quindi il fatto che i lavori siano stati eseguiti a distanza non poteva costituire di per sé motivo di revoca. La Corte ha inoltre osservato che le attività svolte dal ricorrente risultavano essere state eseguite solo in parte e che l'attività di "social media manager" può al più rientrare nella voce "operatore informatico", ma che l'ordinanza non prendeva posizione su questa differenza parziale tra attività previste ed effettivamente svolte. L'ordinanza impugnata si era concentrata sulla mancata possibilità di controllo dell'attività svolta da remoto, nonostante tale modalità fosse prevista nel progetto. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Cagliari.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare con precisione quali discrepanze tra il programma concordato e l'attività effettivamente svolta giustifichino la revoca di una sanzione sostitutiva; motivazioni generiche sono insufficenti.
- Se il progetto individualizzato autorizza espressamente lo svolgimento "anche da remoto", l'esecuzione a distanza non può essere automaticamente considerata motivo di revoca senza ulteriori elementi che attestino abuso o falsità.
- In caso di svolgimento parziale delle attività previste, il giudice deve valutare e, se del caso, scomputare o quantificare la parte di lavoro effettivamente eseguita prima di ripristinare integralmente la pena originaria.
- La responsabilità di richiedere modifiche formali al progetto (es. variazioni delle modalità di svolgimento) grava sull'ente e sull'U.E.P.E.; l'assenza di una richiesta formale da parte dell'ente può incidere sulla legittimità della revoca disposta esclusivamente sulla base della relazione dell'ente.
- La mancanza di controllo diretto dell'ente sull'attività svolta da remoto non è di per sé sufficiente a escludere la validità della prestazione quando tale modalità era prevista nel programma; occorrono elementi probatori aggiuntivi di irregolarità o simulazione.
- Se l'ordinanza è viziata per carenza motivazionale il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, onde consentire al giudice di riesaminare i fatti e fornire adeguata motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15790/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15792/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15795/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15796/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15797/2023 del 14/04/2023
- Sentenza penale · 14 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 15799/2023 del 14/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →