Regolamento (UE) 2016/568
Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come uno Stato membro debba comunicare alla Commissione gli importi indebitamente pagati a beneficiari e ritenuti non recuperabili, affinché la Commissione possa valutare se tali somme debbano essere rimborsate al bilancio dell’Unione. Definisce inoltre criteri indicativi di colpa o negligenza dello Stato membro, termini procedurali per richieste, risposte e decisione della Commissione, nonché un’esenzione per gli importi inferiori o pari a 250 EUR di contributo dei fondi. Per i programmi di cooperazione territoriale europea, viene chiarito che gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti decidono se il beneficiario capofila o l’autorità di gestione debbano procedere al recupero in caso di importi non superiori a 250 EUR.
Condizioni e procedura per stabilire se gli importi indebitamente versati e non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri al bilancio dell’Unione nell’ambito dei fondi SIE interessati.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che gestiscono programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo, dal Fondo di coesione e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non sia recuperabile ed il relativo importo sia già stato incluso nei conti certificati presentati alla Commissione. Riguarda la presentazione annuale, dal 2017 al 2025 compresi, delle informazioni sugli importi non recuperabili per il periodo contabile precedente. Non si applica alle ipotesi di importi non recuperati non superiori a 250 EUR di contributo dei fondi, né, per alcuni termini procedurali, alle irregolarità precedenti un fallimento o ai casi di sospetta frode richiamati dal regolamento (UE) n. 1303/2013.
Condizioni e procedure per gli importi non recuperabili nei fondi SIE
Il regolamento delegato (UE) 2016/568 completa il regolamento (UE) n. 1303/2013 disciplinando il procedimento con cui gli Stati membri chiedono alla Commissione di confermare che determinati importi indebitamente versati a beneficiari, ma non recuperabili, non debbano essere rimborsati al bilancio dell’Unione. La disciplina si fonda sull’idea che, quando il mancato recupero sia imputabile a colpa o negligenza dello Stato membro, l’importo debba essere a carico di quest’ultimo; il regolamento fissa quindi criteri indicativi, termini e modalità di valutazione.
Ambito applicativo e contesto normativo
La disciplina riguarda gli importi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nell’ambito del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le informazioni oggetto di comunicazione alla Commissione devono riferirsi a importi già inclusi nei conti certificati precedentemente presentati, e la prima presentazione è prevista per il 2017 con riferimento al periodo contabile precedente. Il considerando chiarisce inoltre che le detrazioni effettuate prima della presentazione dei conti non costituiscono recuperi se riferite alla domanda finale di pagamento intermedio del periodo contabile in questione.
Presentazione delle informazioni sugli importi non recuperabili
Ai sensi dell’articolo 1, l’autorità di certificazione deve chiedere alla Commissione di confermare la conclusione dello Stato membro circa la non recuperabilità dell’importo e la conseguente non rimborsabilità al bilancio dell’Unione. La richiesta deve essere trasmessa per ciascuna operazione, nel modulo dell’allegato e tramite il sistema elettronico di scambio dati di cui all’articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il termine ordinario è fissato al 15 febbraio di ogni anno, dal 2017 al 2025 compresi, con possibilità di proroga eccezionale al 1° marzo su richiesta dello Stato membro interessato.
Criteri indicativi di colpa o negligenza
L’articolo 2 individua una serie di elementi che possono orientare la valutazione della Commissione sulla colpa o negligenza dello Stato membro. Tra questi, vi sono la mancata descrizione delle misure amministrative e giuridiche adottate per il recupero, l’assenza degli ordini di recupero o di atti equivalenti, la mancata prova dell’ultimo pagamento al beneficiario, la presenza di pagamenti indebiti successivi alla rilevazione dell’irregolarità, il ritardo nell’adozione di atti di riduzione/soppressione del sostegno o di ritiro del documento, il mancato avvio del recupero entro 12 mesi dalla riduzione definitiva della sovvenzione, il mancato esaurimento delle possibilità di recupero previste dal diritto nazionale e l’omessa trasmissione di documenti relativi a insolvenza o fallimento. Anche se uno o più criteri risultano soddisfatti, ciò non comporta automaticamente l’imputazione di colpa o negligenza.
Procedura di valutazione della Commissione
L’articolo 3 disciplina il meccanismo decisionale. Entro il 31 maggio dell’anno in cui sono presentati i conti, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni oppure invitare lo Stato membro a proseguire la procedura di recupero. Se chiede informazioni, lo Stato membro dispone di tre mesi per rispondere; in mancanza di risposta, la Commissione prosegue la valutazione sulla base degli elementi disponibili. Entro tre mesi dalla risposta, o dalla scadenza del termine, la Commissione comunica l’eventuale conclusione secondo cui il contributo dell’Unione debba essere rimborsato dallo Stato membro e concede due mesi per osservazioni. Entro sei mesi dalla scadenza di tale termine, la Commissione conclude la valutazione e, se conferma la propria posizione, adotta una decisione.
Sono esclusi da tali termini i casi di irregolarità precedenti un fallimento e i casi di sospetta frode di cui all’articolo 122, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il regolamento prevede inoltre che, se la Commissione non agisce entro i termini previsti, lo Stato membro non è tenuto a rimborsare il contributo dell’Unione. Per il calcolo del rimborso si applica il tasso di cofinanziamento della priorità interessata, secondo il piano di finanziamento vigente al momento della richiesta.
Importi non superiori a 250 EUR
L’articolo 4 introduce un’esenzione informativa per gli importi indebitamente versati che, al netto degli interessi, non superano 250 EUR di contributo dei fondi. In tali casi, se lo Stato membro decide di non recuperare l’importo, non deve fornire informazioni alla Commissione ai sensi del regolamento. Nel caso della cooperazione territoriale europea, il considerando e la disciplina applicativa chiariscono che spetta agli Stati membri e ai paesi terzi partecipanti decidere che né il beneficiario capofila né l’autorità di gestione debbano procedere al recupero per importi di tale entità.
Allegato: contenuto del modulo informativo
L’allegato dettaglia le informazioni da inserire nel modulo di richiesta. Tra i dati richiesti figurano: priorità, denominazione e identificativo dell’operazione, beneficiario, data e prova dell’ultimo pagamento, tipo di irregolarità, organismo che l’ha rilevata, data di rilevamento, importo delle spese non recuperabili, quota di spesa pubblica e contributo UE non recuperabili, periodo contabile interessato, data di avvio del recupero, copia degli ordini di recupero, data di dichiarazione della non recuperabilità, ragioni della non recuperabilità, documenti fallimentari e indicazione se il contributo UE debba restare a carico del bilancio dell’Unione. Le note dell’allegato specificano, tra l’altro, che le informazioni sono presentate a livello di priorità e, se del caso, di categoria di regioni, che il contributo UE non recuperabile va calcolato sul tasso di cofinanziamento della priorità e che l’indicazione di permanenza a carico del bilancio UE presuppone l’esaurimento di tutte le possibilità di recupero previste dal quadro nazionale.
Disposizioni principali
Presentazione delle informazioni sugli importi non recuperabili
L’autorità di certificazione, se ritiene che un importo precedentemente incluso nei conti certificati non sia recuperabile e non debba essere rimborsato al bilancio dell’Unione, chiede alla Commissione di confermare tale conclusione (art. 1). La richiesta è presentata a livello di ciascuna operazione tramite il modulo dell’allegato e attraverso il sistema elettronico di scambio dati previsto dall’art. 74, par. 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. La domanda va presentata entro il 15 febbraio di ogni anno, dal 2017 al 2025 compresi, con riferimento al periodo contabile precedente; la Commissione può eccezionalmente prorogare il termine al 1° marzo.
Criteri indicativi di colpa o negligenza dello Stato membro
L’art. 2 elenca una serie di circostanze che possono indicare colpa o negligenza dello Stato membro nei provvedimenti di recupero: assenza di descrizione dei provvedimenti adottati; mancata trasmissione di copie degli ordini di recupero o degli atti equivalenti; mancata indicazione della data dell’ultimo pagamento al beneficiario; pagamenti indebiti successivi alla rilevazione dell’irregolarità; mancata adozione di una decisione di riduzione/soppressione del sostegno o di ritiro del documento entro 12 mesi dalla rilevazione; mancato avvio della procedura di recupero entro 12 mesi dalla definitiva riduzione/soppressione della sovvenzione; mancato esaurimento delle possibilità di recupero previste dal diritto nazionale; assenza di documentazione sulle procedure di insolvenza/fallimento; mancata risposta a richieste integrative della Commissione.
Procedura di valutazione e decisione della Commissione
La Commissione valuta ciascun caso sulla base delle informazioni ricevute, tenendo conto delle circostanze specifiche e del quadro istituzionale e giuridico nazionale; anche in presenza di uno o più criteri dell’art. 2 può concludere che non vi sia colpa o negligenza (art. 3, par. 1). Entro il 31 maggio dell’anno di presentazione dei conti la Commissione può chiedere ulteriori informazioni o invitare lo Stato membro a proseguire il recupero (par. 2), salvo irregolarità precedenti un fallimento o sospetta frode (par. 4). Lo Stato membro risponde entro tre mesi; la Commissione, entro tre mesi dalla risposta o dalla scadenza del termine, comunica eventuale conclusione di rimborso e concede due mesi per osservazioni. Entro sei mesi dalla scadenza per le osservazioni, la Commissione conclude la valutazione e, se conferma il rimborso, adotta una decisione. Se la Commissione non agisce entro i termini, lo Stato membro non rimborsa il contributo dell’Unione (parr. 3, 5, 6, 7, 8).
Calcolo dell’importo da rimborsare
Ai fini della determinazione dell’importo da rimborsare dallo Stato membro, si applica il tasso di cofinanziamento a livello di ciascuna priorità, quale previsto nel piano di finanziamento vigente al momento della richiesta (art. 3, ultimo comma).
Esenzione per importi fino a 250 EUR di contributo dei fondi
Se uno Stato membro decide di non recuperare da un beneficiario un importo indebitamente versato che, al netto degli interessi, non supera 250 EUR di contributo dei fondi, non deve trasmettere informazioni alla Commissione ai sensi del regolamento (art. 4). Per i programmi di cooperazione territoriale europea, gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti possono stabilire che né il beneficiario capofila né l’autorità di gestione siano tenuti a recuperare importi non superiori a tale soglia.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 5).
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