Regolamento (UE) 2016/125
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/125 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il PHMB (1600; 1.8) quale principio attivo esistente per l’impiego in biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni di utilizzo, a misure di gestione del rischio e a obblighi di etichettatura per gli articoli trattati. La sostanza è inoltre qualificata come candidata alla sostituzione, con conseguente durata limitata dell’approvazione.
Approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11, con specifiche condizioni e restrizioni.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi contenenti PHMB (1600; 1.8) destinati ai tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali), 3 (igiene veterinaria) e 11 (preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale), come definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Incide anche sull’immissione sul mercato degli articoli trattati con tale sostanza o che la contengono, imponendo obblighi di etichettatura ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. Non disciplina altri tipi di prodotto né approva usi diversi da quelli indicati in allegato.
Approvazione del PHMB (1600; 1.8) come principio attivo biocida
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/125 della Commissione approva il PHMB (1600; 1.8) quale principio attivo esistente da impiegare nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11. L’atto si inserisce nella procedura di riesame prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, sulla base delle relazioni di valutazione della Francia e dei pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA.
Presupposti della decisione e qualificazione della sostanza
Dai considerando risulta che, in base alla valutazione scientifica, è lecito attendersi che i biocidi contenenti PHMB (1600; 1.8) possano soddisfare le prescrizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso. Il regolamento segnala inoltre che la sostanza presenta caratteristiche di molto persistente (vP) e tossica (T) ai sensi dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e per questo soddisfa i criteri per essere considerata candidata alla sostituzione ex articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di approvazione e durata
L’approvazione copre i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11 definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Per il tipo di prodotto 2 l’allegato indica espressamente la data di approvazione del 1o luglio 2017 e la scadenza del 30 giugno 2024; la durata è coerente con la regola secondo cui i principi attivi candidati alla sostituzione non possono essere approvati per più di sette anni.
Condizioni di autorizzazione e gestione del rischio
Per i prodotti autorizzati devono essere adottate procedure operative sicure e misure organizzative idonee; quando l’esposizione non possa essere ridotta in altro modo a un livello accettabile, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale. Il regolamento richiama anche la necessità di considerare, nella valutazione dell’autorizzazione del prodotto, esposizioni, rischi ed efficacia relativi a eventuali usi non compresi nella valutazione del rischio del principio attivo a livello UE.
Restrizioni specifiche per il tipo di prodotto 2
Per il tipo di prodotto 2, il regolamento introduce restrizioni particolarmente stringenti. Non devono essere autorizzati il trattamento delle piscine e la disinfezione per immersione delle attrezzature mediche, salvo dimostrazione che i rischi siano ridotti a un livello accettabile. Inoltre, le salviette pronte all’uso non devono essere autorizzate per utilizzatori non professionali, e le etichette o, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono indicare che l’uso è limitato alle aree non accessibili al pubblico, salvo diversa dimostrazione di accettabilità del rischio.
Restrizioni specifiche per il tipo di prodotto 3
Per il tipo di prodotto 3, le autorizzazioni sono soggette a procedure operative sicure e misure organizzative per gli utilizzatori professionali, con eventuale obbligo di DPI. È esclusa la disinfezione per immersione delle attrezzature, salvo dimostrazione di rischio accettabile. In più, per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di fissare o modificare livelli massimi di residui secondo il regolamento (CE) n. 470/2009 e il regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di riduzione del rischio per evitare il superamento degli LMR.
Restrizioni specifiche per il tipo di prodotto 11
Per il tipo di prodotto 11, destinato ai preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale, l’allegato richiede che per gli utilizzatori industriali o professionali siano previste misure operative e organizzative idonee. Le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono specificare che il caricamento del prodotto nel sistema di raffreddamento deve essere automatizzato, che la pompa deve essere risciacquata prima della pulizia e che durante la pulizia va indossato un adeguato dispositivo di protezione individuale. Inoltre, i liquidi residui del drenaggio del sistema di ricircolo a circuito chiuso devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi, salvo diversa dimostrazione al momento dell’autorizzazione.
Articoli trattati e obblighi di etichettatura
Il regolamento prevede che, per gli articoli trattati con PHMB (1600; 1.8) o che contengono tale sostanza, la persona responsabile dell’immissione sul mercato garantisca un’etichettatura conforme all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tale previsione si collega anche al considerando secondo cui gli articoli trattati con una sostanza vP dovrebbero essere opportunamente etichettati al momento della commercializzazione.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 11, secondo le specifiche e condizioni riportate nell’allegato.
Qualificazione come candidato alla sostituzione
L’allegato qualifica il PHMB (1600; 1.8) come candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012, con conseguente durata massima dell’approvazione di sette anni, in linea con l’articolo 10, paragrafo 4.
Date di approvazione e scadenza
Per il tipo di prodotto 2, la data di approvazione è fissata al 1o luglio 2017 e la scadenza al 30 giugno 2024; l’allegato riporta condizioni specifiche anche per i tipi di prodotto 3 e 11.
Condizioni generali di autorizzazione e uso
Per i prodotti autorizzati devono essere previste procedure operative sicure e misure organizzative idonee; ove l’esposizione non sia riducibile a un livello accettabile con altri mezzi, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale. Il regolamento richiede inoltre particolare attenzione, nella valutazione del prodotto, a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi non considerati nella valutazione del rischio a livello UE del principio attivo.
Restrizioni specifiche per il tipo di prodotto 2
Per il tipo di prodotto 2 i prodotti non devono essere autorizzati per il trattamento delle piscine, salvo dimostrazione della possibilità di ridurre i rischi a un livello accettabile. È vietata l’autorizzazione per la disinfezione per immersione delle attrezzature mediche, salvo riduzione accettabile del rischio. Le salviette pronte all’uso non devono essere autorizzate per utilizzatori non professionali, salvo riduzione accettabile del rischio, e le etichette o le schede di dati di sicurezza devono indicare che l’uso è limitato alle aree non accessibili al pubblico, salvo diversa dimostrazione.
Restrizioni specifiche per il tipo di prodotto 3
Per il tipo di prodotto 3, le autorizzazioni sono soggette a condizioni per gli utilizzatori professionali, con misure organizzative e, se necessario, DPI. La disinfezione per immersione delle attrezzature è esclusa salvo dimostrazione di rischio accettabile; inoltre, per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, occorre verificare la necessità di fissare o modificare livelli massimi di residui ai sensi dei regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005, adottando misure di riduzione del rischio per evitare superamenti degli LMR.
Restrizioni specifiche per il tipo di prodotto 11
Per il tipo di prodotto 11 sono richieste procedure operative sicure e misure organizzative per utilizzatori industriali o professionali, con uso di DPI se necessario. Le etichette o le schede di dati di sicurezza devono indicare che il caricamento nel sistema di raffreddamento deve essere automatizzato, che la pompa deve essere risciacquata prima della pulizia e che, durante la pulizia, deve essere indossato un adeguato DPI, salvo dimostrazione di rischio accettabile. Inoltre, i liquidi residui del drenaggio del sistema di ricircolo a circuito chiuso devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi, salvo diversa dimostrazione in sede di autorizzazione.
Obblighi di etichettatura degli articoli trattati
Per gli articoli trattati con PHMB (1600; 1.8) o che contengono tale sostanza, la persona responsabile dell’immissione sul mercato deve garantire che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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