Regolamento (UE) 2016/126
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/126 della Commissione, del 29 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in base al quadro del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e tengono conto di dati giornalieri variabili. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, classificati per codice NC e, ove pertinente, per paese terzo di origine. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE applicabile al settore degli ortofrutticoli. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/126 della Commissione stabilisce, per un dato aggiornamento periodico, i valori forfettari all'importazione utilizzati nel meccanismo del prezzo di entrata per taluni prodotti ortofrutticoli. L'atto si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua, per il settore degli ortofrutticoli freschi, il sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Secondo i considerando, il regolamento n. 543/2011 stabilisce i criteri per la determinazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, e tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente le importazioni nell'Unione di specifici ortofrutticoli freschi elencati nell'allegato, identificati mediante codice NC. Per alcune voci, il valore è differenziato in funzione del paese terzo di provenienza; per altre è previsto un valore per il codice "ZZ", corrispondente alle "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto dell'allegato
L'allegato contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per diverse categorie di prodotti, tra cui, a titolo esemplificativo, codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. I valori sono distinti, a seconda del prodotto, per origini quali IL, MA, TN, TR, EG, JM, CL, US, CN, ZA e per il gruppo "ZZ".
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione dei valori forfettari
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, sull'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinati prodotti ortofrutticoli. La Commissione richiama i criteri derivanti dai risultati dei negoziati dell'Uruguay Round.
Fissazione dei valori all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta i valori in euro per 100 kg per specifici codici NC e, per alcune merci, per specifici paesi terzi di origine; è incluso anche il codice "ZZ" per "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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