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Sentenza

Sentenza n. 479/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 336/2025, RG 330/2025 resa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro in data 27/05/2025;

Giustizia amministrativa202600072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, divenuta definitiva, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, nonché al pagamento delle spese di lite distratte in favore dei procuratori antistatari. L'amministrazione, nonostante la regolare notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, non ha dato esecuzione al giudicato. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso in ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    Costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro, la cui attribuzione doveva essere eseguita dall'amministrazione.

Massime di principio

  • Il ricorso in ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • Quando il giudicato è ritualmente formato e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione né oppone ragioni ostative alla pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • L'inadempimento dell'amministrazione già sussistente al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'amministrazione stessa alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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