Cassazione Penale, Sentenza n. 34496/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato responsabile del reato di cui all'art. 483 c.p. per non aver dichiarato le condanne penali nella dichiarazione sostitutiva presentata all'Ufficio Provinciale Azienda Forestale Demaniale di Enna. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che il modulo prestampato fosse fuorviante, che il ricorrente fosse poco scolarizzato e che le deposizioni dei testi fossero state interpretate erroneamente; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, deducendo che i precedenti erano datati e il fatto inoffensivo, e che la Corte non avrebbe valutato correttamente gli elementi di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: il modulo richiedeva la dichiarazione di tutte le condanne (salvo le eccezioni espressamente indicate), per cui l'omissione non era "innocua" in termini di selezione dei destinatari della concessione; inoltre la Corte d'appello ha adeguatamente confutato l'ossatura della difesa e non era tenuta a rispondere punto per punto a tutte le deduzioni. Sul secondo motivo ha confermato che il giudice di merito, nel valutare la sospensione condizionale, può indicare gli elementi prevalenti ostativi (anche le condanne irrevocabili) senza dover esaminare tutti gli elementi dell'art. 133 c.p.; non v'è incompatibilità tra riconoscimento delle attenuanti generiche e diniego della sospensione. Il ricorso è stato dunque rigettato e il ricorrente condannato al pagamento (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
La Corte ha ritenuto integrato il delitto per omissione nella dichiarazione sostitutiva, non essendo l'omissione "innocua" dato che il modulo richiedeva la comunicazione di tutte le condanne rilevanti ai fini della concessione; l'alterazione o omissione incideva sulla funzione selettiva dell'istanza.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 conv. con modif. dalla legge 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito delle censure di falso e della sospensione, ma attesta l'intervento del P.G. nella fase di cassazione.
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di formulazione dei motivi di ricorso (indicazione nei limiti previsti dal decreto attuativo); la Corte ha verbalmente rispetto a tali limiti i motivi esaminati.
art. 133 cod. pen.
Regola i criteri per la determinazione della pena e gli elementi rilevabili ai fini del giudizio prognostico; la Corte ha precisato che il giudice di merito può valorizzare gli elementi che ritiene prevalenti e non è obbligato a esporre tutti i singoli elementi elencati, purché la motivazione indichi gli elementi ostativi considerati.
art. 164, comma 1, cod. pen.
Norma che richiede il giudizio prognostico sul comportamento futuro dell'imputato ai fini della sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello che ha escluso la sospensione sulla base dei precedenti irrevocabili e del giudizio sulla capacità a delinquere.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese del giudizio; la Corte ha disposto che il ricorrente sia condannato al pagamento in applicazione dell'articolo.
Massime di principio
- L'omissione di precedenti rilevanti in una dichiarazione amministrativa richiesta per valutare l'idoneità o l'accesso a benefici può integrare il reato di falsità se l'assenza della dichiarazione incide sulla funzione selettiva dell'atto; non sempre si tratta di "falso innocuo".
- Il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le singole argomentazioni difensive: è sufficiente che confuti l'ossatura dello schema difensivo o indichi le ragioni per cui privilegia una diversa ricostruzione dei fatti.
- Nelle valutazioni sulla sospensione condizionale della pena il giudice di merito può indicare gli elementi che ritiene prevalenti (anche le condanne irrevocabili) e non è obbligato a disaminare puntualmente ogni singolo fattore dell'art. 133 c.p., purché la decisione sia motivata.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti e il diniego della sospensione condizionale possono coesistere: i due istituti perseguono finalità diverse e sono sottesi a giudizi prognostici distinti.
- La tesi che il modulo fosse "fuorviante" o la scarsa scolarizzazione del dichiarante incidano sulla responsabilità richiede prova concreta; mere asserzioni apodittiche non sono sufficienti a ribaltare la valutazione di merito.
- In Cassazione il sindacato principale è sulla motivazione e sul travisamento della prova materiale: una diversa valutazione dei fatti da parte del giudice di merito non è automaticamente motivo di cassazione se la motivazione è congrua.
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