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Ordinanza

Ordinanza n. 29/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso dal -OMISSIS--OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dall’odierno ricorrente avverso la sanzione disciplinare di corpo di 14 giorni di “consegna di rigore”;

Giustizia amministrativa202600056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell'Amministrazione militare che ha rigettato il ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare di 14 giorni di consegna di rigore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto contro la sanzione disciplinare di corpo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione, la cui valutazione è stata riservata alla fase di merito. In sede cautelare il Tribunale ha ravvisato apprezzabili elementi di fumus boni iuris in relazione alla tempestività dell'avvio del procedimento disciplinare: le condotte contestate erano state commesse in una determinata data, mentre la comunicazione di avvio era intervenuta soltanto 83 giorni dopo. Dagli atti risultava inoltre che l'Amministrazione aveva avuto conoscenza dei fatti nell'immediatezza, senza che emergessero elementi idonei a giustificare una conoscenza tardiva dell'infrazione. È stata quindi prospettata la possibile violazione dell'art. 1398, comma 1, d.lgs. 66/2010, che impone l'avvio del procedimento disciplinare "senza ritardo".

La decisione

Il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare e sospeso gli effetti dell'atto impugnato. In un primo esame sommario, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris per la possibile tardività dell'instaurazione del procedimento disciplinare, poiché il procedimento era stato avviato 83 giorni dopo i fatti, in assenza di una dimostrata conoscenza tardiva da parte dell'Amministrazione. Ha ritenuto integrato anche il periculum in mora, considerando che la mancata sospensione avrebbe comportato una sensibile limitazione delle libertà del ricorrente. L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Amministrazione è stata lasciata impregiudicata e sarà valutata nel merito. La trattazione di merito è stata fissata per il 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare incidentale.

  • art. 1398, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Impone che il procedimento disciplinare sia avviato senza ritardo dalla conoscenza dell'infrazione; la locuzione esprime una regola generale di tempestività, da valutare secondo ragionevolezza in rapporto al momento della conoscenza dei fatti e alle concrete possibilità di esercizio del potere dell'organo procedente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'obbligo di avviare il procedimento disciplinare "senza ritardo" decorre dalla conoscenza dell'infrazione da parte dell'Amministrazione e impone una valutazione concreta di tempestività secondo ragionevolezza, tenendo conto sia del momento della conoscenza dei fatti sia delle condizioni effettive e fondate di esercizio del potere disciplinare da parte dell'organo procedente.
  • Un intervallo significativo tra la commissione dei fatti e la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare può integrare, già in sede cautelare, un apprezzabile fumus boni iuris quando dagli atti risulti che l'Amministrazione aveva conosciuto i fatti nell'immediatezza e non siano state prospettate ragioni idonee a giustificare il ritardo.
  • La sospensione cautelare dell'atto disciplinare è giustificata quando, oltre al fumus relativo alla possibile tardività del procedimento, l'esecuzione della sanzione comporti una sensibile limitazione delle libertà del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

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