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Sentenza

Sentenza n. 161/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'annullamento - della nota di risposta all’interpello prot.n.4558 del 23.04.2024 del Comune di Giano dell’Umbria che afferma che: “ai sensi del comma 11, dell'art. 125 della L.R. 1/2015, nel caso di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la sussistenza del titolo è provata da copia della Scia e dalla ricevuta rilasciata dal SUAPE, dagli elaborati presentati a corredo del progetto, dalle attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari”. … Tale disposizione è valida anche nei casi di "Scia in sanatoria" in quanto espressamente richiamata dall'art. 154, comma 4, della L.R. 1/2015 in materia di accertamento di conformità, il quale prescrive che solo in caso di verifica con esito negativo il Comune è chiamato ad un provvedimento esplicito notificando all'interessato la non sanabilità dell'intervento e la conseguente applicazione delle relative sanzioni di ripristino”. - del provvedimento di quantificazione all’oblazione del 16.06.2023, a firma del dirigente responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Giano dell’Umbria ex art. 154, comma 4 primo periodo, L.R. Umbra n. 1/2015, che presuppone l'ammissibilità alla sanatoria nella fattispecie introdotta con SCIA in Sanatoria n. 471/2022 prot. 9055 del 22.09.2022, e avente ad oggetto l’esecuzione di una tettoia; di tutti gli atti prodromici e/o consequenziali comunque connessi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: - l’Istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività in Sanatoria n. 471/2022 prot. 9055 del 22.09.2022, avente ad oggetto l’esecuzione di una tettoia in difformità dal titolo abilitativo (SCIA 60/2013) per maggiore altezza dell’imposta sulla facciata comune; - l’accertamento di compatibilità ambientale n. 58 del 2018 a firma del dirigente del settore Urbanistica (Ing. Massimo Zampedri) in data 06.10.2018 e relativo parere FAVOREVOLE espresso dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, nella seduta del 08.05.2018; - il verbale n.28, senza condizioni né prescrizioni; - la Dichiarazione di doppia conformità urbanistica resa dal geom. SCATOLINI Fabio in data 21.09.2022, in qualità di progettista, a nome e nell’interesse della controinteressata; - la Dichiarazione della controinteressata – che le opere non riguarderebbero beni comuni quali la facciata - contenuta nel quadro G – Opere su parti comuni o Modifiche esterne della Istanza Scia in sanatoria telematica 471-2022 a firma Mancini Maria; - la Dichiarazione sempre a firma di Mancini Maria contenuta nel quadro O – Diritti dei Terzi – della medesima Istanza Scia con la quale si attesta “di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi”; - l’Attestazione contenuta all’interno della Istanza Scia in sanatoria telematica 471-2022 al quadro H – sui precedenti edilizi punto h.10a con la quale si asserisce che l’immobile non sarebbe stato oggetto di procedimenti sanzionatori precedenti; - l’Attestazione contenuta all’interno della Istanza Scia in sanatoria telematica 471-2022 al quadro M – Impresa esecutrice dei lavori con la quale si asserisce che i lavori sarebbero stati eseguiti direttamente senza affidamento a ditte esterne;

Giustizia amministrativa202400261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: SCIA in sanatoria relativa a una tettoia, quantificazione dell’oblazione e nota comunale che ne affermava l’assenso tacito e l’assenza di necessità di un provvedimento espresso

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari nello stesso mini-condominio della controinteressata, contestavano la sanatoria di una tettoia realizzata in difformità dal titolo edilizio, in particolare per la maggiore altezza della quota d’imposta. Deducevano: violazione dell’art. 12 d.P.R. 380/2001 per carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della sanatoria; violazione dell’art. 75 d.P.R. 445/2000 e difetto di istruttoria per l’omessa verifica delle dichiarazioni rese nella SCIA, delle distanze dalla loro finestra e della contitolarità del muro condominiale; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio; violazione dell’art. 11 d.P.R. 380/2001 per la mancata verifica della disponibilità dell’immobile e dei diritti dei comproprietari; violazione degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990 e dell’art. 154 l.r. Umbria n. 1/2015, sostenendo che la sanatoria avrebbe richiesto un provvedimento espresso; nonché violazione dell’art. 125 l.r. Umbria n. 1/2015, degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990 e difetto di istruttoria, poiché il Comune avrebbe dovuto esercitare i propri poteri inibitori o di autotutela a fronte di dichiarazioni asseritamente false. Il Comune e la controinteressata eccepivano, tra l’altro, tardività, difetto di interesse, non impugnabilità della SCIA, acquiescenza, abuso del processo e sopravvenuta carenza di interesse per l’alienazione dell’immobile. Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili alcuni depositi tardivi ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo che il mero deposito di un documento in un diverso giudizio non dimostrasse la legale conoscenza dell’atto e che la lesività complessiva degli atti fosse stata apprezzabile soltanto dopo l’accesso del 11 aprile 2024. Ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile. La SCIA non è un provvedimento tacito autonomamente impugnabile con l’azione di annullamento: ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990, il terzo deve sollecitare l’amministrazione all’esercizio dei poteri di verifica, inibitori e conformativi e, in caso di inerzia, proporre esclusivamente l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. Anche dopo la scadenza del termine ordinario di controllo, il terzo può sollecitare l’esercizio dei poteri tardivi previsti dall’art. 19, comma 4, l. 241/1990, ricorrendone i presupposti. Nel caso concreto, la memoria del 23 aprile 2024, con la quale i ricorrenti avevano denunciato le false attestazioni e chiesto l’esercizio dei poteri di autotutela, poteva valere come sollecitazione; la nota comunale dello stesso giorno, limitandosi ad affermare l’intervenuto assenso tacito, costituiva inerzia rispetto alla richiesta di esercizio dei poteri di controllo. I ricorrenti avrebbero quindi dovuto proporre un ricorso contro il silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna del Comune a provvedere, non un’azione di annullamento della SCIA e degli atti connessi. Il TAR ha escluso anche la conversione del rito, poiché il giudizio era stato introdotto come ricorso straordinario, avente natura impugnatoria e demolitoria, nel quale non è proponibile l’azione contro il silenzio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Attribuisce al terzo il potere di sollecitare entro il termine previsto l’esercizio dei poteri conformativi, repressivi e inibitori dell’amministrazione sulla SCIA.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Dopo la scadenza del termine ordinario di controllo, l’amministrazione può intervenire solo in presenza dei presupposti dell’art. 21-nonies, comma 1, e nel rispetto del termine annuale indicato dalla norma.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990

    La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all' art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

    La SCIA non è direttamente impugnabile con l’azione di annullamento; la tutela del terzo passa necessariamente dalla sollecitazione dei poteri amministrativi e, in caso di inerzia, dall’azione contro il silenzio-inadempimento.

  • art. 31 c.p.a.

    È il rimedio processuale esclusivo esperibile dal terzo, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione sulla sollecitazione dei controlli relativi alla SCIA.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    I termini per il deposito di memorie e documenti sono perentori; i depositi tardivi effettuati senza giustificazione sono inutilizzabili.

  • art. 125 l.r. Umbria n. 1/2015

    È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990

    La disposizione consente di sollecitare l’esercizio dei poteri amministrativi anche rispetto a una SCIA, ma non trasforma la segnalazione in un provvedimento autonomamente impugnabile.

  • art. 154 l.r. Umbria n. 1/2015

    È stato invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità di un provvedimento espresso sulla SCIA in sanatoria; il TAR ha deciso la controversia sull’inammissibilità dell’azione senza accogliere tale impostazione.

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Impedisce la conversione del rito del ricorso straordinario in rito giurisdizionale ordinario contro il silenzio, secondo il richiamo operato dal TAR.

Massime di principio

  • La SCIA non costituisce un provvedimento amministrativo tacito direttamente impugnabile con l’azione di annullamento, perché manca un atto di esercizio della funzione amministrativa di controllo suscettibile di demolizione.
  • Il terzo che ritenga lesiva un’attività oggetto di SCIA deve sollecitare l’amministrazione all’esercizio dei poteri di verifica, inibitori e conformativi; in caso di inerzia, la tutela è esperibile esclusivamente mediante l’azione contro il silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 31 c.p.a.
  • Dopo la scadenza del termine ordinario di controllo sulla SCIA, l’amministrazione può intervenire soltanto ricorrendo i presupposti dell’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 e nel rispetto del termine previsto dall’art. 19, comma 4, l. 241/1990; il terzo può comunque sollecitare l’esercizio di tali poteri tardivi.
  • La richiesta del terzo di esercitare i poteri di controllo o di autotutela può avere valore sollecitatorio anche quando sia formulata nell’ambito di una memoria procedimentale; se l’amministrazione non decide su tale richiesta, il rimedio corretto è il ricorso contro il silenzio, non l’impugnazione diretta della SCIA.
  • Nel giudizio introdotto mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avente natura impugnatoria e demolitoria, non è possibile convertire il rito in quello relativo al silenzio-inadempimento, poiché tale conversione introdurrebbe un’azione non proponibile in quella sede.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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