Cassazione Penale, Sentenza n. 21985/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che confermava condanne per plurime fattispecie collegate alla appropriazione e cessione illecita di armi. Cangialosi deduceva: (i) errata qualificazione del fatto come peculato invece che violazione della pubblica custodia (art.351 c.p.); (ii) illegittima applicazione del reato di detenzione illegale di armi nonostante il porto d'armi e dichiarazioni annotate; (iii) errata qualificazione come atti pubblici di documenti che sarebbero atti privati; (iv) assenza di prova di commercio illecito di armi (cessioni occasionali tra privati); (v) errori nel calcolo della pena e negli aumenti per continuazione, con mancato rispetto del favor rei per fatti anteriori alla modifica edittale. Cirrincione deduceva: (i) mancata prova dell'elemento soggettivo della ricettazione e dell'acquisto in mala fede; (ii) errata valutazione di intercettazioni telefoniche; (iii) omissione nell'acquisizione di documentazione probatoria; (iv) insufficienza di elementi per ritenere commercio abituale non autorizzato di armi; (v) mancato riconoscimento di attenuanti (art.648 comma 2 c.p. e art.5 L.2/10/1967 n.895).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi nel complesso infondati ma ha rilevato e dichiarato intervenuta la prescrizione per specifiche condotte, annullando senza rinvio le statuizioni penali relative a: capo 1) (peculato) per fatti commessi fino al 1/10/2010; capo 3) per fatti commessi fino al 1/09/2015; capo 5) per fatti commessi fino al 1/03/2013; capo 6) per fatti commessi fino al 1/09/2015. Per il resto dei motivi i ricorsi sono stati rigettati: la Corte ha confermato che l'appropriazione delle armi da parte del pubblico ufficiale integra il reato di peculato, che la detenzione è illecita se l'arma è stata illecitamente acquisita anche se il detentore ha porto d'armi o ha effettuato annotazioni false, che le dichiarazioni sottoscritte dal pubblico agente sono atti pubblici a rilevanza fidefacente e che la successiva vendita/cessione di armi ottenute illecitamente integra il reato previsto dalla legge 2/10/1967 n.895. Ha inoltre ritenuto corretti i criteri di determinazione della pena e dell'aumento per continuazione applicati dalla Corte territoriale. Per le posizioni (rimaste) non prescritte la sentenza di merito è divenuta irrevocabile; le parti colpite dalla prescrizione devono essere rinnovamente giudicate in sede di appello per la rideterminazione della pena in relazione alle sole imputazioni residue.
Norme richiamate
art. 351 cod. pen.
La norma sulla pubblica custodia non si applica quando il bene, pur nella disponibilità del pubblico agente, è stato definitivamente trasferito e dunque l'appropriazione integra peculato; occorre rapporto di custodia con mantenimento della disponibilità del legittimo titolare.
art. 314 cod. pen. (peculato)
È configurabile peculato quando il pubblico ufficiale, avendo per ragioni d'ufficio la disponibilità di armi versate per distruzione, se ne appropria: la destinazione a distruzione non esclude la disponibilità pubblica idonea all'appropriazione.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento al principio di corrispondenza tra imputazione e decisione; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata modificazione del fatto ma una motivazione più approfondita rispetto ai gradi di merito.
art. 697 cod. pen.
Censurato dal ricorrente come possibile derubricazione per la detenzione di armi; la Corte ha ritenuto invece che la fattispecie dolosa e le modalità illecite configurino reati più gravi.
art. 81 cod. pen.
Applicata in tema di continuazione: individuata la violazione più grave, si applica una pena unica con aumenti calibrati sui reati posti in continuazione; la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione degli aumenti.
art. 648 comma 2 cod. pen.
Richiesta come attenuante per ricettazione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, ritenendo non provati i presupposti dell'attenuante nel caso concreto.
art. 5 legge 2/10/1967 n.895
Invocata dai ricorrenti per effetti attenuanti; la Corte ha ritenuto che le argomentazioni difensive non superino la motivazione dei giudici di merito.
artt. 1 e 7 legge 2/10/1967 n.895
Interpretate dalla Corte nel senso che la vendita o cessione "contra legem" di armi (anche occasionale) integra il reato quando le modalità di cessione rendono impossibile il controllo della tracciabilità e dell'identità dei possessori.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato per l'irrevocabilità della sentenza di condanna per le parti del giudicato non annullate; il rigetto dei ricorsi produce irrevocabilità su quelle statuizioni.
Massime di principio
- L'appropriazione da parte di un pubblico ufficiale di beni (anche destinati alla distruzione) di cui ha la disponibilità per ragioni d'ufficio integra il reato di peculato, non la semplice violazione della pubblica custodia, quando viene meno la disponibilità giuridica del legittimo titolare.
- La detenzione di armi è illecita non solo in presenza di assenza di porto d'armi, ma anche quando la loro provenienza risulta illecita (es. acquisizione tramite abuso di funzioni o falsificazione di passaggi di proprietà): il possesso formale del porto non neutralizza il carattere illecito della detenzione.
- Le dichiarazioni o i documenti sottoscritti da un pubblico agente che attestano la consegna o il conferimento di beni hanno natura di atto pubblico se la sottoscrizione persegue una funzione fidefacente; la falsificazione o soppressione di tali atti integra reati di falso e soppressione di atti.
- La vendita o cessione di armi ottenute illecitamente è penalmente rilevante anche se effettuata occasionalmente o tra privati: conta l'illiceità originaria e la modalità di trasferimento che compromette la tracciabilità.
- In sede di impugnazione la valutazione della corrispondenza tra imputazione e decisione richiede di verificare se il fatto sia stato sostanzialmente modificato; una motivazione più sviluppata sui medesimi fatti non impedisce la legittimità della decisione.
- Occorre sempre verificare singolarmente l'eventuale intervenuta prescrizione per ciascuna delle condotte contestate; la declaratoria di prescrizione su singoli capi comporta annullamento senza rinvio su quelli e rinvio per la rideterminazione della pena per le rimanenti imputazioni.
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