Sentenza del 20/02/2020 n. 1000 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Accertamento sintetico - Spesa per incrementi patrimoniali - Redditi esenti - Sussistenza - Disponibilità - Durata del possesso - Prova - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/73 relativo alle spese per incrementi patrimoniali (rimborso mutuo e acquisto partecipazione societaria). La contribuente ha giustificato gli incrementi con un bonifico ricevuto a titolo di liberalità (€29.970 il 6/6/2008) invocando la natura esente della somma; la questione è se tale documentazione sia idonea a superare la presunzione fiscale, con riferimento non solo all'entità ma anche alla durata della disponibilità dei redditi esenti rispetto al momento degli esborsi.
La decisione
L'appello è stato respinto e l'accertamento confermato. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.13235/18, aveva precisato che il contribuente deve dimostrare l'esistenza, l'entità e la durata del possesso dei redditi esenti o assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, senza però dover provare l'effettiva destinazione di quei redditi alle singole spese. In sede di rinvio la Commissione ha ritenuto la prova offerta insufficiente: il bonifico del 6/6/2008 non dimostrava la disponibilità delle somme al momento degli esborsi incrementativi (in particolare per l'acquisto della partecipazione avvenuto nel 2010). Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
art. 38 dPR 600/73
La norma consente l'accertamento sintetico sulla base delle spese per incrementi patrimoniali. Il contribuente, per superare la presunzione, deve fornire idonea documentazione che attesti l'esistenza, l'entità e la durata del possesso di redditi esenti o assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta. Non è richiesto invece provare che quei redditi siano stati effettivamente destinati ai singoli incrementi, ma occorre dimostrare la loro disponibilità anche al momento degli esborsi.
art. 112 c.p.c.
Richiamata nel ricorso per presunta nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto infondata la censura e non ha accolto la questione.
Cass. Ordinanza n.13235/18
Giurisprudenza richiamata che chiarisce il contenuto dell'onere probatorio a carico del contribuente in caso di accertamento sintetico: prova dell'esistenza, entità e durata del possesso dei redditi esenti/ritenuta, non dell'effettiva destinazione delle somme agli incrementi patrimoniali; indicazioni su prove idonee (es. estratti conto).
Massime di principio
- In accertamenti sintetici ex art. 38 DPR 600/73 il contribuente deve provare non solo l'ammontare dei redditi esenti o sottoposti a ritenuta, ma anche la durata del loro possesso, ossia la disponibilità nel periodo in cui sono stati sostenuti gli incrementi patrimoniali.
- Non è necessario dimostrare la correlazione diretta e l'effettiva destinazione delle singole somme agli specifici acquisti: è sufficiente documentare che redditi esenti o assoggettati a ritenuta erano disponibili e di entità tale da giustificare gli esborsi.
- La prova della durata e della continuità della disponibilità può essere fornita con documenti bancari (estratti conto, movimenti e giacenze) e altri titoli idonei a dimostrare che le somme erano ancora nella disponibilità del contribuente al momento dell'esborso.
- Ricevute di liberalità o bonifici vanno integrate da elementi che ne provino la permanenza nella disponibilità del contribuente fino alla data dell'investimento; un trasferimento ricevuto molto prima dell'acquisto richiede prova che le somme non siano state impiegate o disperse nel frattempo.
- Se la documentazione non dimostra la disponibilità temporale delle somme al momento degli incrementi, l'accertamento sintetico è legittimo e deve essere confermato.
- L'onere probatorio richiesto dalla norma non è irragionevolmente gravoso: la giurisprudenza ammette forme ordinarie di prova contabile e bancaria per attestare entità e durata del possesso.
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