Sentenza del 17/10/2017 n. 5906 - Comm. Trib. Prov. Milano
Avviso di accertamento - Termine per notifica atto di accertamento - Deroga per motivi di urgenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento notificato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione. L'Ufficio aveva giustificato l'anticipazione richiamando l'urgenza derivante dall'approssimarsi del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertativa. Secondo il principio affermato, tale motivazione non è sufficiente: le ragioni di particolare e motivata urgenza devono essere estranee alla normale organizzazione o gestione dell'attività dell'Ufficio e non possono consistere nel semplice avvicinarsi della scadenza del termine decadenziale.
La decisione
La notifica anticipata dell'avviso è stata ritenuta illegittima perché lesiva del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e dei principi di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente. L'urgenza invocata dall'Ufficio, fondata esclusivamente sull'imminente decadenza, non consente di derogare validamente al termine dilatorio. L'accertamento deve quindi essere annullato o comunque disapplicato nella parte viziata dalla notifica anticipata.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
Il termine di sessanta giorni costituisce una garanzia per il contribuente e, salvo un'effettiva e specifica situazione di particolare urgenza, impedisce all'Ufficio di notificare anticipatamente l'avviso di accertamento. L'urgenza deve essere concreta, motivata e non riconducibile alla normale attività interna dell'Amministrazione.
Principio di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente
La condotta dell'Amministrazione deve consentire al contribuente di esercitare effettivamente il contraddittorio endoprocedimentale. L'anticipazione dell'accertamento non può essere utilizzata in modo discrezionale o per rimediare a ritardi organizzativi dell'Ufficio.
Cassazione, sentenza n. 47290/2017
Le ragioni di particolare e motivata urgenza che consentono di derogare al termine di sessanta giorni non possono dipendere da circostanze insite nella normale attività dell'Ufficio, poiché altrimenti il rispetto del termine diventerebbe meramente discrezionale.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento notificato prima dei sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione è, in linea generale, illegittimo.
- La deroga al termine è possibile solo in presenza di un'urgenza concreta, eccezionale, attuale e adeguatamente motivata nell'atto.
- L'approssimarsi del termine di decadenza dell'accertamento, se dipende dalla gestione ordinaria o dai ritardi dell'Ufficio, non costituisce normalmente una valida ragione d'urgenza.
- In caso di notifica anticipata, il contribuente può contestare l'atto evidenziando sia il mancato rispetto del termine dilatorio sia l'insufficienza o l'inidoneità della motivazione sull'urgenza.
- La valutazione deve concentrarsi sulle ragioni specifiche indicate dall'Amministrazione: non basta un richiamo generico all'urgenza o alla scadenza dei termini.
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