Cassazione Civile, Ordinanza n. 32956/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del prezzo di una fornitura di piumini rimasto insoluto. La società ingiunta si è opposta deducendo che i capi forniti presentavano vizi di qualità, con eccessivo rilascio di piumaggio e difformità rispetto allo standard concordato, tanto da essere stati restituiti da clienti finali; ha quindi negato di dovere il prezzo e chiesto anche il risarcimento dei danni subiti (note di credito, mancato sviluppo delle vendite, danno all'immagine e spese pubblicitarie). Il Tribunale ha ritenuto fondato solo in parte il gravame, revocando il decreto e compensando il credito della fornitrice con il danno riconosciuto alla compratrice. In appello, la fornitrice ha eccepito la decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.; la Corte d'appello ha accolto tale eccezione, ritenendo tardiva la denuncia dei vizi perché il compratore aveva percepito immediatamente il difetto già alla prima restituzione di capi del 16 settembre 2008, mentre la denuncia formale era intervenuta l'11 novembre 2008. In cassazione la società acquirente ha articolato sei motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita rilevazione d'ufficio della decadenza; 2) violazione dell'art. 1495, comma 1, c.c. per errata individuazione del dies a quo e per mancata considerazione della scoperta graduale del vizio; 3) omesso esame di fatti decisivi circa ulteriori resi successivi; 4) omesso esame della data della prima denuncia; 5) motivazione illogica circa il mancato riconoscimento dei vizi da parte della venditrice; 6) omesso esame di fatti relativi ad altri capi restituiti e ai danni. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibili gli ultimi tre, affermando che la Corte di merito aveva correttamente accertato in fatto la percepibilità immediata del vizio, l'inesistenza di un riconoscimento idoneo da parte del venditore e la tardività della denuncia, senza che le doglianze potessero risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva accolto l'appello incidentale della fornitrice, dichiarando la decadenza dalla garanzia per vizi della compratrice e disponendo la restituzione in favore della fornitrice della somma già riconosciuta in primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura è stata respinta perché la Corte d'appello non ha rilevato d'ufficio la decadenza, ma ha esaminato una specifica eccezione tempestivamente proposta dalla controparte nel contesto dell'intero rapporto di fornitura.
art. 1495, comma 1, c.c.
Il termine di otto giorni per la denuncia dei vizi decorre dal momento in cui il compratore ha percezione obiettiva e immediata della manifestazione esteriore del vizio; non è necessaria l'individuazione causale del difetto. In caso di vizio percepibile subito, la denuncia successiva è tardiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge, quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento fattuale del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza è inammissibile quando, sotto l'etichetta del vizio processuale, pretende una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame è configurabile solo se il fatto storico decisivo, discusso tra le parti, sia stato effettivamente trascurato; non ricorre quando il fatto sia stato considerato e valutato, anche se con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, la decadenza dalla denuncia va valutata con riferimento alla prima percezione obiettiva del difetto, desumibile dalle sue manifestazioni esteriori, senza che occorra la piena ricostruzione delle cause del vizio.
- Se il vizio è immediatamente percepibile in base alla natura del bene, alla qualità delle parti e alle modalità concrete della fornitura, il termine di otto giorni decorre da tale percezione e non da successive verifiche tecniche o da ulteriori resi.
- L'eccezione di decadenza dalla garanzia non è rilevabile d'ufficio e deve risultare da una difesa della parte interessata; tuttavia, quando è proposta nel contesto dell'intero rapporto contrattuale, non perde efficacia per il fatto che si riferisca a singole fatture o consegne.
- Il motivo di ricorso per cassazione che formalmente denunci violazione di legge o omesso esame di fatto è inammissibile se mira, in sostanza, a ottenere una diversa lettura delle prove e una nuova valutazione del merito.
- Ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il fatto omesso deve essere storico, decisivo e discusso tra le parti; non basta contestare la valutazione compiuta dal giudice sulle prove già esaminate.
- Un riconoscimento del vizio idoneo a neutralizzare la necessità della denuncia deve essere concreto e inequivoco; riferimenti meramente ipotetici o generici ai possibili resi non integrano riconoscimento del difetto da parte del venditore.
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