Sentenza del 23/10/2015 n. 21595 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva richiesto il recupero di un credito d’imposta previsto dall’art. 7, comma 10, della legge n. 388/2000, relativo all’assunzione nel periodo 2001-2003 di lavoratori svantaggiati. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, aveva impugnato il diniego. In Cassazione ha contestato, tra l’altro, che la Commissione Tributaria Regionale avesse ritenuto invalida o comunque non accoglibile la richiesta perché presentata presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia anziché presso il Centro operativo di Pescara, nonché l’applicazione della regola "de minimis" e dei relativi limiti quantitativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la presentazione della richiesta presso un ufficio territorialmente o funzionalmente incompetente dell’Agenzia delle Entrate non ne comporti l’invalidità, poiché l’Agenzia costituisce un ente unitario e le sue articolazioni interne non sono soggetti distinti. Gli altri motivi, relativi alla regola "de minimis" e ai limiti dell’incentivo, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia, che dovrà esaminare il merito della pretesa e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 7, comma 10
Prevede il credito d’imposta per l’incremento occupazionale connesso all’assunzione di lavoratori svantaggiati; nel giudizio di rinvio dovrà essere verificata la spettanza concreta dell’agevolazione e l’eventuale applicabilità dei limiti previsti.
Legge n. 212/2000, art. 10
È stato invocato dalla ricorrente in relazione all’affidamento e alla correttezza dei rapporti tra contribuente e Amministrazione, ma la Cassazione ha deciso il ricorso sulla questione della validità della presentazione presso un ufficio diverso.
Legge n. 289/2002, art. 63, comma 3
Richiamato nel secondo motivo in relazione all’esistenza di limiti quantitativi al riconoscimento dell’incentivo fiscale; la questione non è stata esaminata perché assorbita.
Regolamento CE n. 994/1998
Richiamato in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato e della regola "de minimis"; la relativa questione è rimasta assorbita.
Regolamento CE n. 2204/2002
Invocato dalla società per sostenere l’esclusione di limiti in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati; la Cassazione non ha deciso nel merito tale questione.
Massime di principio
- Quando si presenta un’istanza o un ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, l’invio a un ufficio interno diverso da quello competente non determina automaticamente l’invalidità dell’atto, poiché l’Agenzia è un ente unitario.
- La competenza interna tra uffici dell’Amministrazione, di regola, non può essere utilizzata per negare al contribuente l’accesso alla tutela o per dichiarare invalida un’istanza, se l’atto identifica chiaramente la pretesa e raggiunge l’Amministrazione.
- La cassazione con rinvio non riconosce definitivamente il credito d’imposta: elimina la precedente sentenza e impone al giudice di rinvio di esaminare gli ulteriori requisiti sostanziali dell’agevolazione.
- Le questioni non esaminate perché assorbite devono essere rivalutate dal giudice di rinvio, compresa l’eventuale applicazione della regola "de minimis" e dei limiti quantitativi previsti dalla normativa sugli aiuti di Stato.
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