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Sentenza

Sentenza n. 4535/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso in ottemperanza, ma aveva integralmente compensato le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante aveva promosso in primo grado un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, che le aveva riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, l’intero servizio non di ruolo prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale spettante, riconoscimento dell’anzianità maturata e pagamento delle differenze retributive, oltre interessi o rivalutazione. Il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato e prevedendo, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta, ma aveva compensato integralmente le spese in ragione della peculiarità e serialità della controversia, delle difficoltà organizzative del Ministero, dell’elevato numero di procedimenti, della diffusione del contenzioso e della carenza di risorse. L’appello era limitato alla statuizione sulle spese. L’appellante ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che il criterio della soccombenza può essere derogato soltanto nei casi tassativi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. Ha contestato che le difficoltà organizzative interne dell’amministrazione potessero giustificare la compensazione delle spese o essere riversate sulla parte vittoriosa, chiedendo la condanna del Ministero alla rifusione delle spese del primo grado, quantificate in euro 3.613,00, e di quelle del grado d’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla regolazione delle spese. Ha ritenuto che le ragioni poste dal TAR a fondamento della compensazione non rientrassero in alcuna delle ipotesi tassative previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., ossia la soccombenza reciproca, l’assoluta novità della questione o il mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. Le difficoltà organizzative, il numero dei contenziosi, la carenza di risorse e la complessità dell’attività ministeriale attengono infatti all’organizzazione interna dell’amministrazione e all’ordinaria funzione di esecuzione dei giudicati, sicché non possono essere poste a carico della parte vittoriosa che abbia dovuto agire in giudizio per contrastare l’inerzia amministrativa. In applicazione del criterio della soccombenza, il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del primo grado, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, nonché quelle del grado d’appello, liquidate in euro 500,00 oltre accessori. È stata disposta la distrazione di entrambe le condanne ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il criterio ordinario della soccombenza impone di porre le spese di giudizio a carico della parte soccombente.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    «soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»

    Le ipotesi che consentono di derogare al criterio della soccombenza mediante compensazione delle spese sono tassative e devono essere rigorosamente ricondotte ai casi previsti dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    La condanna alle spese può essere distratta in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 92 c.p.a.

    Il provvedimento richiama la disciplina delle spese nel processo amministrativo in collegamento con il criterio della soccombenza e con le ipotesi legali di compensazione.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di giudizio costituisce deroga eccezionale al criterio della soccombenza e può essere disposta soltanto nei casi tassativamente previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c., da indicare con motivazione rigorosa.
  • Le difficoltà organizzative interne della pubblica amministrazione, l’elevato numero di controversie, la serialità del contenzioso, la carenza di risorse e i ritardi nell’esecuzione dei giudicati non integrano, di per sé, né la soccombenza reciproca né l’assoluta novità della questione né un mutamento della giurisprudenza, e non giustificano quindi la compensazione delle spese.
  • Le inefficienze organizzative dell’amministrazione non possono essere riversate sulla parte vittoriosa che sia stata costretta a promuovere il giudizio per ottenere l’esecuzione di un obbligo amministrativo o di un giudicato.
  • Quando il ricorso per ottemperanza è accolto per l’inerzia dell’amministrazione, le spese del giudizio devono essere regolate, salvo la ricorrenza di una specifica ipotesi legale di deroga, secondo il criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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