Sentenza n. 373/2026 - Catania, Sezione 4
per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 193/24 del 19.04.2024 del Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, emesso su R.G. n. 953/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della parte del decreto ingiuntivo relativa alle spese del procedimento monitorio distratte in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 193/24 del 19 aprile 2024, emesso dal Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, limitatamente alle spese del procedimento monitorio distratte in favore del procuratore antistatario. Tuttavia, non ha depositato il titolo indicato nell’epigrafe e nel ricorso, ma un diverso decreto ingiuntivo, n. 396/2024. Con ordinanza istruttoria il TAR ha assegnato un termine per depositare il decreto ingiuntivo oggetto di ottemperanza e per fornire la prova della sua notificazione all’amministrazione intimata. Nel termine assegnato, la ricorrente ha depositato un ricorso per ottemperanza riferito al decreto ingiuntivo n. 396/2024, insistendo per l’esecuzione di quest’ultimo, invece di produrre il decreto ingiuntivo n. 193/24 indicato come titolo dell’azione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la discordanza tra il titolo esecutivo indicato nel ricorso e quello effettivamente depositato e fatto valere dalla ricorrente. La diversa individuazione del decreto ingiuntivo impediva al giudice di verificare e disporre l’esecuzione del titolo dedotto in giudizio, anche alla luce della mancata produzione del decreto ingiuntivo n. 193/24 e della mancata dimostrazione della sua notificazione all’amministrazione intimata. Le spese sono state dichiarate irripetibili e sono quindi rimaste a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve identificare con precisione il titolo di cui chiede l’esecuzione e depositarlo in giudizio; la produzione di un titolo diverso da quello indicato nel ricorso determina l’inammissibilità della domanda esecutiva.
- La mancata prova della notificazione all’amministrazione del titolo azionato impedisce, unitamente alla mancata corretta produzione del titolo, la verifica dei presupposti per l’esecuzione in sede di ottemperanza.
- Il termine assegnato dal giudice per regolarizzare la produzione del titolo non può ritenersi adempiuto quando la parte insista per l’esecuzione di un provvedimento diverso da quello oggetto della domanda originaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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