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Ordinanza

Ordinanza n. 698/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina, Sez. II, che aveva respinto la sospensione del verbale di immissione nel possesso dell’immobile e dell’intimazione al rilascio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società appellanti hanno chiesto la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR che aveva rigettato la domanda di sospensione degli effetti del verbale dell’11 dicembre 2025, con cui il Comune di Sabaudia era stato immesso nel possesso di un immobile sito in Sabaudia, località Borgo Vodice, nonché dell’atto di intimazione al rilascio del 30 luglio 2025. Dal testo emerge che la controversia cautelare riguardava la legittimità e l’efficacia degli atti comunali esecutivi dell’acquisizione e della trascrizione dell’immobile, già consolidate in forza di precedenti atti non impugnati e del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 252/2016.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Nei limiti della cognizione propria della fase cautelare e senza pregiudicare il merito, ha ritenuto che l’appello non presentasse sufficienti indizi di fondatezza. Gli atti impugnati hanno natura meramente esecutiva: l’immissione nel possesso costituisce conseguenza dell’acquisizione e della trascrizione dell’immobile, ormai consolidate per effetto di precedenti atti divenuti inoppugnabili e del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 252/2016. La conseguente preclusione derivante dagli atti definitivi e dal giudicato impedisce di ravvisare il fumus boni iuris necessario per la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la decisione è stata adottata in sede di impugnazione dell’ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, non sussiste il fumus boni iuris quando gli atti impugnati hanno natura meramente esecutiva di precedenti atti divenuti inoppugnabili e di un giudicato che ha consolidato il titolo sostanziale dell’amministrazione.
  • L’immissione nel possesso di un immobile può costituire mera conseguenza esecutiva dell’acquisizione e della trascrizione già consolidate; la contestazione dell’atto esecutivo non consente di rimettere in discussione i presupposti sostanziali ormai coperti da giudicato o da definitività.
  • Il giudice cautelare deve valutare la fondatezza dell’appello nei limiti propri della cognizione sommaria e senza pregiudicare la decisione di merito; tuttavia, la preclusione derivante dal giudicato e dalla definitività degli atti può escludere già in questa fase gli indizi di fondatezza necessari alla tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoTutela cautelare
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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