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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09986/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per carenza di motivazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione tra due condanne: a) sentenza del Tribunale di Locri del 24/04/2023 irrevocabile il 26/01/2024 per il delitto di truffa commesso a Bovalino il 19/05/2020; b) sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 30/01/2023 irrevocabile il 15/04/2024 per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata anche alla commissione di truffe e reati fine commessi dal 2017 al 2020. Il ricorrente deduce che il Tribunale dell'esecuzione ha richiamato genericamente elementi posti a fondamento dell'istanza ma li ha disattesi senza motivazione adeguata, omettendo di valutare il rilievo decisivo che la sentenza di cognizione aveva riconosciuto la continuazione tra reati omogenei e che fra i reati della sentenza di appello vi è l'associazione finalizzata a truffe riconducibile anche alla fattispecie di cui alla sentenza del Tribunale di Locri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza di motivazione. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente valutato né il riconoscimento della continuazione operato in sede di cognizione, né i profili di omogeneità o discontinuità tra le condotte accertate nelle due sentenze, in particolare l'esistenza di un reato associativo (art. 416 c.p.) finalizzato alla commissione di truffe, omologo al reato ritenuto nella sentenza del Tribunale di Locri. È stata inoltre rilevata la tardività della memoria difensiva depositata il 28/02/2026 rispetto ai termini di cui all'art. 611 c.p.p. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la Corte ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Locri in diversa persona fisica, richiamando il principio giurisprudenziale relativo alla continuità e disponendo che nel giudizio di rinvio si compia una disamina completa delle sentenze di cognizione e delle risultanze per valutare l'esistenza di un rapporto funzionale e finalistico tra i delitti.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) è stato rilevante perché, nella sentenza di cognizione, l'associazione era finalizzata anche alla commissione di truffe; tale circostanza è stata ritenuta dalla Corte rilevante ai fini della valutazione della possibile continuazione con la truffa contestata nella sentenza del Tribunale di Locri.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    L'art. 611 c.p.p. regola i termini per il deposito delle memorie; la Corte ha rilevato la tardività della memoria difensiva depositata il 28/02/2026 perché non rispettosi dei termini (15 giorni dall'udienza e 5 giorni per la replica).

  • Massima Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996 (Rv. 203987)

    «ai fini dell'accertamento della sussistenza della continuazione, non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, ma è invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad un unico atto volitivo, ossia che tali violazioni siano state tutte previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali. L'identità del movente è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto»

    La Corte richiama il criterio guida per la continuazione: non conta il movente generico ma la riconducibilità delle violazioni a un unico atto volitivo programmato; tale principio dovrà essere applicato nel giudizio di rinvio per verificare se le condotte costituivano momenti di un medesimo disegno criminoso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013

    Rilevata la necessità di rinviare il giudizio in diversa persona fisica, in ottemperanza al principio di garanzia e imparzialità richiamato dalla giurisprudenza costituzionale; la Corte ha disposto il rinvio ad un altro giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare, con allegazioni e riferimenti fattuali precisi, che le singole violazioni sono riconducibili a un unico atto volitivo pianificato; non basta la mera omogeneità dei reati, la contiguità temporale o l'identità del luogo.
  • Quando in sede di cognizione una sentenza ha già riconosciuto la continuazione tra reati commessi nello stesso contesto associativo, il giudice dell'esecuzione deve confrontarsi esplicitamente con tale accertamento e motivare in che misura esso incida o meno sulla richiesta di riconoscimento in esecuzione.
  • La carenza di specifica motivazione sul punto decisivo (omogeneità, rapporto finalistico, riconoscimento già avvenuto in cognizione) può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato da parte della Cassazione e il rinvio per un nuovo esame.
  • L'identità del movente, da sola, non è sufficiente a configurare la continuazione: occorre verificare che le condotte siano state deliberate come fasi di un programma criminoso unitario.
  • Le memorie difensive devono essere depositate nei termini previsti dall'art. 611 c.p.p.; la loro tardività può essere rilevata e segnalata nel procedimento di Cassazione.
  • Se la Corte annulla per carenza motivazionale, è prassi rinviare il giudizio in diversa persona fisica, anche in conformità ai principi di garanzia richiamati dalla Corte Costituzionale.

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