Sentenza n. 202/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio Brindisi–Taranto Determinazione n -OMISSIS- del 07.11.2025 recante il “rifiuto di iscrizione del sig. -OMISSIS- quale responsabile tecnico per le attività di impiantistica disciplinate dal D.M. 37/2008” per la società -OMISSIS- – Società Unipersonale; della comunicazione di sospensione/preavviso di rigetto prot. -OMISSIS- del 16.06.2025, relativa alla medesima pratica n. -OMISSIS- avente ad oggetto: -OMISSIS- Società Unipersonale (cf-OMISSIS- Rea Ta /-OMISSIS-). Nomina responsabile tecnica attività di impiantistica ( prot RI/PRA /-OMISSIS-) Pratica sospesa; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, con contestuale domanda di risarcimento danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto di iscrizione del responsabile tecnico per le attività di impiantistica disciplinate dal D.M. 37/2008, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (camera di commercio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrivere una persona quale responsabile tecnico per le attività impiantistiche di cui alle lettere da a) a g) dell’art. 1 del D.M. 37/2008. La società sosteneva che il soggetto indicato avesse maturato, alle dipendenze di un’impresa abilitata, l’esperienza professionale richiesta dall’art. 4, comma 1, lett. d), del D.M. 37/2008. Il Registro delle Imprese aveva richiesto ulteriore documentazione, tra cui fatture o dichiarazioni di conformità relative agli impianti, nonché la presentazione della pratica su modulistica diversa. La ricorrente deduceva: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4, lett. d), del D.M. 37/2008 e del principio di legalità, per l’introduzione di requisiti probatori ulteriori tramite modulistica camerale; sviamento; violazione degli artt. 1, 3 e 10-bis della l. 241/1990, difetto di istruttoria, mancata valutazione delle osservazioni, irragionevolezza e travisamento; violazione del d.P.R. 445/2000 per la mancata valorizzazione delle dichiarazioni sostitutive; erronea rilevanza attribuita alle qualifiche risultanti dagli UNILAV, in contrasto con il principio della prevalenza delle mansioni effettive; contraddittorietà interna, violazione della proporzionalità e del buon andamento e motivazione apparente. Era inoltre domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e, in via istruttoria, una verificazione o consulenza tecnica. La Camera di Commercio ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR, previa conversione della trattazione cautelare in giudizio definito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare le censure di merito, la domanda risarcitoria o le richieste istruttorie. Il Collegio ha ritenuto che le controversie sull’iscrizione o sulla mancata iscrizione di un’impresa o di un soggetto nel Registro delle Imprese rientrino nella cognizione del giudice ordinario, poiché l’attività camerale consiste in un accertamento semplice e vincolato dell’esistenza dei requisiti di legge, senza esercizio di discrezionalità amministrativa. La devoluzione al giudice ordinario è confermata dagli artt. 2189, comma 3, e 2192 c.c., che prevedono il ricorso al giudice del registro contro il rifiuto di iscrizione e il successivo reclamo al tribunale competente. È stata dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, con possibilità di riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 2189, comma 3, c.c.
il rifiuto dell’iscrizione nel Registro deve essere comunicata con raccomandata al richiedente; questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto
La disposizione individua il rimedio davanti al giudice del registro contro il rifiuto di iscrizione, confermando la devoluzione della controversia al giudice ordinario.
art. 2192 c.c.
avverso il decreto del giudice del registro l’interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Tribunale da quale dipende l’ufficio del registro
La norma prevede il successivo reclamo al tribunale ordinario contro il decreto del giudice del registro e concorre a delineare il sistema di tutela giurisdizionale ordinaria.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.
art. 1 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
Individua le categorie di impianti cui si riferisce l’attività di impiantistica oggetto della richiesta di iscrizione.
art. 4, comma 1, lett. d), D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
Prevede il requisito tecnico-professionale consistente nella prestazione lavorativa per almeno tre anni alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata, quale operaio installatore specializzato; la sentenza non ne esamina nel merito la sussistenza, ritenendo previamente esclusa la giurisdizione amministrativa.
artt. 1, 3 e 10-bis l. 241/1990
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione ai principi dell’azione amministrativa, all’obbligo di motivazione e alla partecipazione procedimentale, ma le relative censure non sono state esaminate per difetto di giurisdizione.
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
È stato invocato dalla ricorrente con riferimento alla rilevanza delle dichiarazioni sostitutive, ma la questione di merito non è stata esaminata.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto l’iscrizione o il rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo.
- L’attività dell’ufficio del Registro delle Imprese relativa alla verifica dei requisiti per l’iscrizione è qualificabile come accertamento vincolato e privo di discrezionalità amministrativa; la natura amministrativa dell’ufficio non determina, di per sé, la giurisdizione del giudice amministrativo.
- Il sistema degli artt. 2189 e 2192 c.c. attribuisce al giudice del registro e, successivamente, al tribunale ordinario la cognizione dei rimedi contro il rifiuto di iscrizione nel Registro delle Imprese.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la parte può riassumere il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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