Ordinanza n. 4365/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di non ammissione dell’alunna alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado, adottata dal consiglio di classe nello scrutinio finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione della minore alla classe seconda del percorso di bilinguismo spagnolo, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla valutazione del secondo quadrimestre risultavano sei insufficienze su dodici discipline, di cui due gravi in storia e matematica e quattro non gravi in inglese, geografia, scienze e tecnologia. Le doglianze riguardavano, in particolare, l’illegittimità della non ammissione nonostante la situazione scolastica complessiva, l’insufficiente comunicazione con la famiglia e la mancata attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, in via sommaria, che la non ammissione fosse prima facie sorretta dai presupposti dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 62/2017: mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline e adeguata motivazione del consiglio di classe. Il giudizio scolastico è stato qualificato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle del personale docente. Il dato del rendimento insufficiente è stato ritenuto rilevante anche indipendentemente dalla media complessiva dei voti, soprattutto in presenza di insufficienze in materie qualificanti. La contestazione relativa alla carente comunicazione con la famiglia è risultata smentita dai verbali dei colloqui prodotti in giudizio. È stata inoltre ritenuta documentata l’attivazione di un corso di recupero e potenziamento di matematica, la cui frequenza era stata tuttavia molto irregolare. Quanto al periculum in mora, il TAR ha affermato che l’interesse della minore non coincide con la mera ammissione alla classe superiore, ma con l’acquisizione di conoscenze adeguate alla proficua prosecuzione degli studi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.lgs. 62/2017
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo
La mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, accompagnata da adeguata motivazione, costituisce presupposto per la deliberazione di non ammissione alla classe successiva.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati, dell’ordine di oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della minore e dei genitori.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La deliberazione di non ammissione di uno studente alla classe successiva, fondata sulla parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e adeguatamente motivata, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni scolastiche non può estendersi al merito didattico e alle valutazioni delle competenze dello studente, ma è limitato ai casi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.
- Ai fini della non ammissione alla classe successiva, il dato oggettivo dell’insufficiente rendimento e della preparazione incompleta può essere sufficiente anche senza considerare favorevolmente la media complessiva dei voti, soprattutto quando le insufficienze riguardano più discipline o materie qualificanti.
- In sede cautelare, l’interesse dello studente non coincide necessariamente con la mera ammissione alla classe superiore, ma deve essere valutato in relazione all’effettiva acquisizione delle conoscenze necessarie per una proficua prosecuzione del percorso scolastico.
- La contestazione della mancata comunicazione alla famiglia non è idonea a fondare la sospensione della non ammissione quando la documentazione del procedimento, inclusi i verbali dei colloqui, dimostri l’avvenuta interlocuzione con i genitori.
- La censura relativa alla mancata attivazione di strategie di recupero è infondata quando l’amministrazione dimostri di avere organizzato interventi di recupero e potenziamento, anche se la loro efficacia sia stata limitata dalla frequenza irregolare dello studente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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