Cassazione Penale, Sentenza n. 03782/2026 del 29/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per due reati di ricettazione (30/05/2014). Il ricorso denunciava: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prescrizione (art. 157 e ss. c.p.), sostenendo che il termine massimo sarebbe spirato prima della citazione in appello; (2) violazione di legge (art. 648 c.p.) e carenza probatoria sia dell'elemento oggettivo (provenienza illecita della merce) sia di quello soggettivo (conoscenza dell'illecito); (3) mancato riconoscimento dell'attenuante di lieve entità e mancata riqualificazione nella contravvenzione dell'art. 712 c.p.; (4) carenza di motivazione nella quantificazione della pena e nell'aumento per continuazione (art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza di condanna. Motivazioni principali: (i) la prescrizione non era maturata prima della sentenza di appello: la prescrizione decennale per la ricettazione sarebbe spirata il 5/08/2025, quindi dopo la sentenza del 9/06/2025, tenendo conto delle sospensioni e dei rinvii indicati; (ii) la Corte territoriale ha valutato correttamente la prova dell'elemento oggettivo (capo d'abbigliamento con etichetta nascosti, similari rinvenuti in casa, dispositivi antitaccheggio neutralizzati) e dell'elemento soggettivo (mancata giustificazione del possesso) come univoci indizi di provenienza illecita; (iii) l'attenuante di lieve entità è stata correttamente esclusa perché il valore e la quantità dei beni non era modesto (numerose confezioni di profumo di marche pregiate); la riqualificazione nell'incauto acquisto (art. 712) è ostata dalla prova della conoscenza della provenienza illecita; (iv) la quantificazione della pena è rientrata nella discrezionalità del giudice di merito ed è stata ritenuta adeguatamente motivata; infine, il ricorrente è stato condannato alle spese e a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per inammissibilità con profili di colpa.
Norme richiamate
art. 157 c.p.
Termine ordinario di prescrizione per il reato di ricettazione (anni otto) utilizzato nel calcolo degli intervalli tra atti interruttivi ai fini della maturazione della prescrizione.
art. 161, comma secondo c.p.
Disciplina il termine massimo di prescrizione che si computa tenendo conto delle interruzioni e delle sospensioni; la Corte ha richiamato il principio che il termine massimo non matura prima del computo stabilito dalla norma se tra atti interruttivi non sia decorso l'intero termine ordinario previsto dall'art. 157.
art. 648 c.p.
Definizione del delitto di ricettazione; la Corte ha ritenuto provati gli elementi oggettivo (merce di provenienza illecita) e soggettivo (conoscenza della provenienza) sulla base degli elementi di fatto emersi.
art. 648, comma 4 c.p.
Attenuante per lieve entità: la Corte ha escluso l'applicazione per il valore e la quantità dei beni rinvenuti, rilevati come non modesti.
art. 712 c.p.
Contravvenzione dell'incauto acquisto: la Corte ha ritenuto che la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione escludeva la riqualificazione nella fattispecie meno grave.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha confermato che la motivazione del giudice di merito è adeguata se mostra l'adesione ai criteri dell'art. 133 e se la pena è compresa nell'intervallo edittale, salvo che non sia manifestamente sproporzionata.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente oltre alla misura pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso con profili di colpa; la Corte ha irrogato euro 3.000.
artt. 610 e 611 c.p.p.
Norme procedurali richiamate per giustificare lo svolgimento del procedimento in contraddittorio scritto senza trattazione orale, in assenza di istanza nei termini.
Massime di principio
- Calcolo della prescrizione: occorre computare il termine ordinario (art. 157) e il termine massimo (art. 161) tenendo conto di tutte le interruzioni e sospensioni; la prescrizione si considera non maturata se il termine massimo decorre dopo l'atto impugnato.
- Prova della ricettazione: elementi come merce con etichette nascosta, presenza di altri oggetti identici in casa, dispositivi per neutralizzare antitaccheggio e la mancata giustificazione del possesso possono costituire prova, anche indiziaria, sia della provenienza illecita sia della conoscenza (elemento soggettivo).
- Assenza di giustificazione: la mancata spiegazione sul possesso di oggetti di probabile provenienza illecita può essere valutata come prova della conoscenza dell'illecita provenienza ai fini dell'art. 648 c.p.
- Attenuanti e valore della merce: l'attenuante di lieve entità non è riconosciuta se il valore o la quantità dei beni è significativo; la possibile riqualificazione in contravvenzione è preclusa se risulta provata la conoscenza dell'origine illecita.
- Determinazione della pena: la quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è adeguata se dimostra l'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e la pena è nell'intervallo edittale salvo eccessi macroscopici.
- Rischio di sanzioni per ricorso infondato: un ricorso dichiarato inammissibile per colpa può comportare condanna alle spese e pagamento a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
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