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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03782/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per due reati di ricettazione (30/05/2014). Il ricorso denunciava: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prescrizione (art. 157 e ss. c.p.), sostenendo che il termine massimo sarebbe spirato prima della citazione in appello; (2) violazione di legge (art. 648 c.p.) e carenza probatoria sia dell'elemento oggettivo (provenienza illecita della merce) sia di quello soggettivo (conoscenza dell'illecito); (3) mancato riconoscimento dell'attenuante di lieve entità e mancata riqualificazione nella contravvenzione dell'art. 712 c.p.; (4) carenza di motivazione nella quantificazione della pena e nell'aumento per continuazione (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza di condanna. Motivazioni principali: (i) la prescrizione non era maturata prima della sentenza di appello: la prescrizione decennale per la ricettazione sarebbe spirata il 5/08/2025, quindi dopo la sentenza del 9/06/2025, tenendo conto delle sospensioni e dei rinvii indicati; (ii) la Corte territoriale ha valutato correttamente la prova dell'elemento oggettivo (capo d'abbigliamento con etichetta nascosti, similari rinvenuti in casa, dispositivi antitaccheggio neutralizzati) e dell'elemento soggettivo (mancata giustificazione del possesso) come univoci indizi di provenienza illecita; (iii) l'attenuante di lieve entità è stata correttamente esclusa perché il valore e la quantità dei beni non era modesto (numerose confezioni di profumo di marche pregiate); la riqualificazione nell'incauto acquisto (art. 712) è ostata dalla prova della conoscenza della provenienza illecita; (iv) la quantificazione della pena è rientrata nella discrezionalità del giudice di merito ed è stata ritenuta adeguatamente motivata; infine, il ricorrente è stato condannato alle spese e a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per inammissibilità con profili di colpa.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    Termine ordinario di prescrizione per il reato di ricettazione (anni otto) utilizzato nel calcolo degli intervalli tra atti interruttivi ai fini della maturazione della prescrizione.

  • art. 161, comma secondo c.p.

    Disciplina il termine massimo di prescrizione che si computa tenendo conto delle interruzioni e delle sospensioni; la Corte ha richiamato il principio che il termine massimo non matura prima del computo stabilito dalla norma se tra atti interruttivi non sia decorso l'intero termine ordinario previsto dall'art. 157.

  • art. 648 c.p.

    Definizione del delitto di ricettazione; la Corte ha ritenuto provati gli elementi oggettivo (merce di provenienza illecita) e soggettivo (conoscenza della provenienza) sulla base degli elementi di fatto emersi.

  • art. 648, comma 4 c.p.

    Attenuante per lieve entità: la Corte ha escluso l'applicazione per il valore e la quantità dei beni rinvenuti, rilevati come non modesti.

  • art. 712 c.p.

    Contravvenzione dell'incauto acquisto: la Corte ha ritenuto che la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione escludeva la riqualificazione nella fattispecie meno grave.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha confermato che la motivazione del giudice di merito è adeguata se mostra l'adesione ai criteri dell'art. 133 e se la pena è compresa nell'intervallo edittale, salvo che non sia manifestamente sproporzionata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente oltre alla misura pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso con profili di colpa; la Corte ha irrogato euro 3.000.

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    Norme procedurali richiamate per giustificare lo svolgimento del procedimento in contraddittorio scritto senza trattazione orale, in assenza di istanza nei termini.

Massime di principio

  • Calcolo della prescrizione: occorre computare il termine ordinario (art. 157) e il termine massimo (art. 161) tenendo conto di tutte le interruzioni e sospensioni; la prescrizione si considera non maturata se il termine massimo decorre dopo l'atto impugnato.
  • Prova della ricettazione: elementi come merce con etichette nascosta, presenza di altri oggetti identici in casa, dispositivi per neutralizzare antitaccheggio e la mancata giustificazione del possesso possono costituire prova, anche indiziaria, sia della provenienza illecita sia della conoscenza (elemento soggettivo).
  • Assenza di giustificazione: la mancata spiegazione sul possesso di oggetti di probabile provenienza illecita può essere valutata come prova della conoscenza dell'illecita provenienza ai fini dell'art. 648 c.p.
  • Attenuanti e valore della merce: l'attenuante di lieve entità non è riconosciuta se il valore o la quantità dei beni è significativo; la possibile riqualificazione in contravvenzione è preclusa se risulta provata la conoscenza dell'origine illecita.
  • Determinazione della pena: la quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è adeguata se dimostra l'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e la pena è nell'intervallo edittale salvo eccessi macroscopici.
  • Rischio di sanzioni per ricorso infondato: un ricorso dichiarato inammissibile per colpa può comportare condanna alle spese e pagamento a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

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