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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39034/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha contestato: a) la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie, assumendo che le sue formali funzioni gestorie fossero fittizie; b) la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che, al più, dovessero essere ricondotti alla più lieve ipotesi di cui all'art. 217 l. fall. La Corte ha ritenuto il motivo generico perché non sviluppava una critica analitica alle ragioni della decisione impugnata e non consentiva di individuare con precisione i rilievi mosso alla sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non si confrontava in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, che era stata ritenuta logicamente corretta e analitica nel rigettare i motivi di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere censure specifiche e una critica effettiva alla motivazione della decisione impugnata; la mera deduzione generica di violazione di legge o vizio di motivazione è insufficiente.

  • art. 217 l. fall.

    Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione dei fatti nella più lieve fattispecie di bancarotta semplice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la censura meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • La deduzione di un difetto di dolo specifico o di una diversa qualificazione giuridica del fatto non è sufficiente se non è accompagnata da un'analisi critica delle rationes decidendi poste a base della decisione di merito.
  • Quando la sentenza impugnata ha motivato in modo analitico e logicamente coerente sul rigetto delle doglianze, il ricorso che non individui gli errori argomentativi specifici non consente il controllo di legittimità ed è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale

Testo integrale

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