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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22050/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per tentata estorsione aggravata continuata contestando: (1) la qualificazione di due distinti tentativi di estorsione (27/04/2021 e 04/05/2021) nonostante si tratti di una sola progressione criminosa e di una unica richiesta; i giudici di merito avrebbero omesso di indicare elementi che dimostrassero la completa individualità dei due episodi e avrebbero introdotto circostanze inesistenti (es. "plurimi e distinti soggetti" e richieste autonome); (2) il riconoscimento dell'aggravante della "metodologia mafiosa" (art. 416‑bis.1 c.p.) con motivazione apparen te e insufficiente a valutare se le modalità concrete della condotta fossero idonee a evocare la forza intimidatrice dell'agire mafioso; (3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis c.p.) con motivazione contraddittoria e di mera apparenza, dato che era stato rilevato anche un risarcimento alle persone offese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ritenendo fondato il primo motivo (errata qualificazione di due reati distinti anziché di un'unica progressione estorsiva) e ha disposto la rideterminazione della pena. Ha invece dichiarato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo (confermando che l'aggravante della metodologia mafiosa era correttamente applicata e che il diniego delle attenuanti generiche era motivato e insindacabile in cassazione). Conseguenze concrete: la condanna per tentata estorsione aggravata è stata confermata nei profili di colpevolezza; la pena è stata ridotta da anni 3, mesi 4 di reclusione e euro 2.000 di multa a anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1.666 di multa; è stata eliminata l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Citato come norma che permette la richiesta di discussione orale in Cassazione; rilevante procedimentalmente ma non decisiva sul merito

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite per l'esposizione dei motivi nella motivazione della sentenza di cassazione; usato per contenere la motivazione ai fini della decisione

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Aggravante della "metodologia mafiosa": la Corte ha interpretato che per la configurazione è sufficiente l'idoneità potenziale della condotta a suscitare timore e soggezione nella vittima (non è necessario che si verifichi effettiva assoggettamento/cedimento)

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che l'apprezzamento delle attenuanti è giudizio di fatto del giudice di merito e può essere legittimamente escluso anche valorizzando un unico elemento negativo considerato prevalente

Massime di principio

  • Per distinguere tra un unico reato di estorsione con atti reiterati e più reati autonomi occorre valutare la presenza di autonome determinazioni volitive: richieste diverse, destinatari diversi, fratture temporali o volontarie desistenze indicano pluralità; altrimenti si valuta unità come progressione della stessa pretesa
  • La reiterazione di atti intimidatori non basta di per sé a qualificare più reati: è necessario individuare elementi oggettivi che mostrino una completa individualità delle condotte (contenuto delle richieste, soggetti coinvolti, autonomia temporale e finale)
  • L'aggravante 'metodologia mafiosa' può essere riconosciuta anche se la vittima non ha effettivamente ceduto: è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a evocare la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose (gestualità, formule evocative, riferimento a modalità tipiche)
  • La negativa valutazione delle circostanze attenuanti è un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e, se adeguatamente motivata sui profili prevalenti della condotta, difficilmente correggibile in cassazione
  • In sede di impugnazione è strategico distinguere questioni di fatto (apprezzamento probatorio e valutazioni di fatto sul nesso tra atti) da questioni di diritto; la Cassazione è più propensa ad intervenire quando vi è un errore di qualificazione giuridica (es. conteggio dei reati) o vizio di motivazione palese
  • Se si contesta la pluralità di reati per estorsione, la prova da fornire o evidenziare deve focalizzarsi su elementi che dimostrino richieste autonome (contenuti differenti, tempi separati con volontà di ricominciare, destinatari diversi)

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