Sentenza n. 243/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego, qualificato dall'amministrazione come improcedibilità, di una domanda di condono edilizio relativa ad ampliamenti abusivi, motivato dalla realizzazione di ulteriori opere sine titulo e dall'inottemperanza a un ordine di ripristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario aveva presentato nel 1986 una domanda di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985 per sanare ampliamenti realizzati senza titolo su un fabbricato originariamente assistito da licenza edilizia del 1963. Il Comune aveva successivamente negato il condono, ritenendo che, durante la pendenza della domanda, fossero state realizzate ulteriori opere abusive, tra cui coperture, ampliamenti sul lastrico solare, muri, tettoie, modifiche a scale e parapetti e trasformazioni interne del piano seminterrato, nonché rilevando l'inottemperanza a un ordine di ripristino del 2004. Il ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 31, 34, 35 e 38 della legge n. 47 del 1985, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 24, 42, 97 e 113 della Costituzione, oltre all'eccesso di potere per erroneità della motivazione e difetto di istruttoria. La censura sostanziale consisteva nell'erronea applicazione del criterio secondo cui la presenza di ulteriori opere abusive determinerebbe automaticamente il rigetto del condono: secondo l'appellante, tali opere non avevano trasformato radicalmente il manufatto oggetto della domanda, che restava riconoscibile. In appello è stata riproposta la richiesta di verificazione o consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando il diniego di condono, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Il Collegio ha ribadito che, durante la pendenza di una domanda di condono, sono normalmente consentiti soltanto interventi diretti alla conservazione dell'immobile; il completamento delle opere oggetto della domanda è ammesso nei limiti e secondo la procedura prevista dall'art. 35 della legge n. 47 del 1985. La realizzazione di opere successive e diverse può giustificare il rigetto del condono quando abbia inciso in modo radicale sull'immobile, rendendo oggettivamente impossibile individuare e valutare la consistenza dell'abuso originario; in alternativa, le opere successive autonomamente abusive possono essere assoggettate alle relative sanzioni. Nel caso concreto, tuttavia, la documentazione tecnica e fotografica prodotta dal proprietario dimostrava, almeno come principio di prova, che la consistenza originaria oggetto di condono era ancora riconoscibile. Non risultavano specificamente contestati o provati un cambio di destinazione d'uso, l'impiego di materiali diversi o una demolizione e ricostruzione tali da configurare un fabbricato nuovo. Il Comune aveva fondato il diniego sulla mera esistenza di opere ulteriori, senza valutare se esse avessero alterato irreversibilmente lo stato dei luoghi e senza considerare la possibilità di demolire le opere successive non riconducibili alla domanda e di riesaminare poi la pratica di condono. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato da difetto di istruttoria e di motivazione. In sede di riedizione del potere, il Comune dovrà accertare se le opere successive abbiano determinato una trasformazione radicale e totale dell'immobile oppure se sia ancora possibile determinare con precisione la consistenza dell'abuso originario; dovrà inoltre considerare la demolizione delle opere successive non riconducibili alla domanda, il ripristino dello stato dei luoghi coevo alla domanda e la conseguente procedibilità dell'istanza. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35 l. 47/1985
«decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità»; «l’interessato notifica al Comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione»
La disposizione riguarda il completamento delle opere oggetto della domanda e deve essere rispettata mediante la preventiva notificazione al Comune e la produzione della documentazione prescritta; non legittima interventi nuovi e diversi realizzati senza titolo.
art. 31 l. 47/1985
Richiamato tra le norme dedotte dall'appellante nel quadro della disciplina del condono edilizio.
art. 34 l. 47/1985
Richiamato tra le norme dedotte dall'appellante nel quadro della disciplina del condono edilizio.
art. 38 l. 47/1985
Richiamato tra le norme dedotte dall'appellante nel quadro della disciplina del condono edilizio.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
Richiamati in relazione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità e all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 35, comma 14, l. 47/1985
La facoltà di completamento delle opere oggetto di condono è di stretta interpretazione; la sua violazione può assumere rilievo quando gli interventi rendano non riconoscibile o non determinabile l'abuso originario.
Massime di principio
- La pendenza di una domanda di condono edilizio non autorizza il completamento, la trasformazione o l'ampliamento del manufatto abusivo; sono consentiti gli interventi di conservazione e, nei limiti dell'art. 35 della legge n. 47 del 1985, il completamento delle opere oggetto della domanda, previa notificazione al Comune e produzione della documentazione prescritta.
- La realizzazione di opere successive alla domanda di condono non determina automaticamente il rigetto dell'istanza: il diniego è giustificato quando tali opere abbiano inciso in modo radicale sull'immobile, rendendo oggettivamente impossibile individuare e valutare la consistenza dell'abuso originario.
- Quando le opere successive siano autonome e non riconducibili a quelle oggetto della domanda di condono, esse devono essere valutate separatamente ai fini delle sanzioni edilizie; la loro presenza non esonera l'amministrazione dall'accertare se l'abuso originario sia ancora riconoscibile e valutabile.
- Il provvedimento di diniego del condono è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione se si limita a rilevare la mera esistenza di ulteriori opere abusive, senza verificare concretamente se esse abbiano alterato irreversibilmente lo stato dei luoghi e senza confrontarsi con la documentazione tecnica che dimostri la riconoscibilità della consistenza originaria.
- In caso di opere successive demolibili e non riconducibili alla domanda di condono, l'amministrazione deve considerare, ai fini della procedibilità dell'istanza, la demolizione di tali opere e il ripristino dello stato dei luoghi coevo alla domanda, procedendo poi alla valutazione della condonabilità dell'abuso originario.
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