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Sentenza

Sentenza n. 2793/2026 - Roma, Sezione 2

per annullamento, previa concessione di misure cautelari, del provvedimento n. 13478 -P del 21.11.2025 notificato in data 04.12.2025 - e relativo alla pratica n. 20250021235 avente ad oggetto il diniego di rilascio del visto di studio ad istanza del Sig. Ali Muhammad Faraz presso l'Ambasciata Italiana di Islamabad - Pakistan

Giustizia amministrativa202515654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione degli affari esteri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per invalidità della procura alle liti, rilasciata all'estero senza le formalità necessarie. Il TAR ha rilevato che la procura, redatta in italiano e inglese, recava soltanto timbri con le diciture "Attested", "Advocate Higt Court" e "Notary Pubblic Lahore", senza attestazione dell'identità del sottoscrittore e dell'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. Il ricorso è stato quindi esaminato prioritariamente sotto il profilo della valida instaurazione del giudizio, con avviso alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a. e possibile definizione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito del diniego del visto. Ha ritenuto applicabile la legge processuale italiana alla procura utilizzata in un giudizio amministrativo italiano, anche se conferita all'estero. Ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale valida; l'autenticazione della procura richiede, ai sensi dell'art. 2703 c.c., l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore e l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. Poiché tali elementi non risultavano dalla procura, il difensore doveva considerarsi privo di valida procura e il ricorso privo, in senso giuridico, della sottoscrizione prescritta. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante l'art. 182 c.p.c., in quanto tale disposizione non costituisce principio generale applicabile al processo amministrativo ed è incompatibile con la disciplina degli artt. 40 e 44 c.p.a. Né è stata ritenuta possibile la rimessione in termini, non essendo configurabile un errore scusabile per un ricorso notificato dopo la pubblicazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11/2025, che aveva chiarito l'insanabilità del vizio. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni e della prossimità temporale della pronuncia dell'Adunanza Plenaria.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    La procura utilizzata in un giudizio celebrato in Italia è disciplinata dalla legge processuale italiana anche se rilasciata all'estero.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione rilevante è quella della parte legittimata a stare in giudizio personalmente oppure del difensore munito di valida procura speciale.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    è nullo il ricorso privo di sottoscrizione

    La mancanza giuridica della sottoscrizione prescritta determina la nullità del ricorso e la sua inammissibilità, impedendo di collegare l'atto introduttivo al ricorrente.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la disposizione è applicabile anche al processo amministrativo.

  • art. 2703 c.c.

    L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    L'autenticazione richiede sia l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore sia l'apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale; meri timbri o attestazioni generiche non sono sufficienti.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e siano state espletate le formalità previste.

  • art. 73 c.p.a.

    Impone l'avviso alle parti sulle questioni rilevabili d'ufficio che il giudice intenda porre a fondamento della decisione.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente la declaratoria d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso per vizi che impediscono una decisione sul merito.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disposizione non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare la procura inizialmente nulla o inesistente.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale alle liti rilasciata all'estero deve rispettare i requisiti formali richiesti dalla legge processuale italiana applicabile al giudizio, inclusi gli elementi dell'autenticazione previsti dall'art. 2703 c.c.
  • L'autenticazione della procura speciale richiede che il pubblico ufficiale abbia previamente accertato l'identità del sottoscrittore e attestato che la firma è stata apposta in sua presenza; la mera presenza di timbri o formule generiche non dimostra tali adempimenti.
  • Nel processo amministrativo la sottoscrizione del ricorso, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., ha un contenuto giuridico e presuppone la sottoscrizione del ricorrente capace di stare in giudizio personalmente oppure quella del difensore munito di valida procura speciale.
  • La nullità o inesistenza giuridica della procura speciale comporta che il ricorso debba considerarsi privo della sottoscrizione prescritta, con conseguente nullità e inammissibilità ai sensi degli artt. 40 e 44 c.p.a.
  • L'art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile come principio generale al processo amministrativo e non consente di sanare successivamente una procura nulla o inesistente, poiché la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e non è giustificata, per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della pronuncia che abbia chiarito il requisito della valida procura, dalla mera ignoranza della relativa regola processuale.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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