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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1002

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione del 9 luglio 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato

Normativa europea32020R1002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea alle regole fitosanitarie ordinarie dell’Unione per consentire la continuazione delle importazioni di legno di frassino dagli Stati Uniti. La deroga è giustificata dall’equivalenza del livello di protezione garantito dalle misure statunitensi, accertata dalla Commissione tramite audit, e si accompagna a prescrizioni puntuali su lavorazione, impianti, etichettatura, certificazione e ispezione pre-esportazione. Il regime è limitato nel tempo, con scadenza al 30 giugno 2023.

Deroga temporanea alle prescrizioni fitosanitarie dell’UE per l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nell’Unione europea di legno di frassino (Fraxinus L.) originario degli Stati Uniti o lavorato negli Stati Uniti, definito come "legno specificato". Riguarda gli operatori che esportano tale legno verso l’UE e, sul versante di controllo, l’APHIS statunitense o agenzie da esso approvate, nonché gli impianti autorizzati in base al programma di certificazione per Agrilus planipennis Fairmaire. La deroga opera in sostituzione, per il periodo indicato, dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’allegato VII, punto 87, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Si applica dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2023.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002: deroga per il legno di frassino originario degli Stati Uniti

Il regolamento stabilisce una deroga temporanea alle prescrizioni fitosanitarie ordinarie dell’Unione per l’introduzione di legno di frassino (Fraxinus L.) originario degli Stati Uniti o ivi lavorato. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, con l’obiettivo di garantire la continuità delle importazioni mantenendo un livello di protezione fitosanitaria ritenuto equivalente grazie al sistema di controllo statunitense.

Contesto e ratio della deroga

La Commissione richiama la precedente decisione di esecuzione (UE) 2018/1203, che autorizzava una deroga temporanea per lo stesso prodotto sotto la previgente disciplina della direttiva 2000/29/CE. Poiché tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031, e gli allegati tecnici sono stati trasfusi nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, occorreva aggiornare la base giuridica della deroga. I considerando evidenziano inoltre che gli audit della Commissione svolti nel 2018 e nel 2019 hanno verificato che le prescrizioni applicate sotto controllo ufficiale dagli Stati Uniti garantiscono un livello di protezione equivalente a quello previsto dall’ordinamento unionale.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda il cosiddetto "legno specificato", ossia il legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato, destinato all’introduzione nell’Unione. La deroga opera rispetto all’articolo 8, paragrafo 1, e all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Il regime si applica dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2023 ed è concepito per consentire la prosecuzione delle importazioni nel periodo transitorio.

Certificazione fitosanitaria

L’articolo 2 richiede che il legno sia accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato negli Stati Uniti. Il certificato deve attestare che il prodotto è indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e da organismi nocivi non elencati come tali ma soggetti a misure ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031, a seguito di ispezione.

Nella sezione "Dichiarazioni supplementari" del certificato devono figurare:

  • la dicitura di conformità ai requisiti dell’Unione stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002;
  • il numero del fascio corrispondente a ciascun fascio esportato;
  • il nome dell’impianto autorizzato, o degli impianti autorizzati, negli Stati Uniti.

Prescrizioni tecniche di lavorazione

L’allegato, parte A, disciplina in dettaglio la lavorazione del legno. Il materiale deve essere scortecciato, con la sola tolleranza per piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e chiaramente distinti, purché rispettino limiti dimensionali precisi:

  • larghezza inferiore a 3 cm; oppure
  • se la larghezza supera 3 cm, superficie totale di ciascun pezzo inferiore a 50 cm2.

Per il legno segato è richiesto che esso sia ottenuto da legno tondo scortecciato. In alternativa, il legno specificato deve essere sottoposto a trattamento termico su tutto il profilo a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti in una camera termica approvata dall’APHIS o da un’agenzia approvata dall’APHIS. È inoltre prevista l’opzione dell’essiccazione industriale per una durata di almeno due settimane, riconosciuta dall’APHIS, con un tasso di umidità finale non superiore al 10 % della sostanza secca.

Requisiti per gli impianti e controlli ufficiali

Il legno specificato deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in impianti che rispondano a requisiti rigorosi. Gli impianti devono:

  • essere ufficialmente approvati dall’APHIS, o da un’agenzia approvata dall’APHIS, secondo il programma di certificazione relativo ad Agrilus planipennis Fairmaire;
  • risultare registrati in una banca dati pubblicata sul sito web dell’APHIS;
  • essere sottoposti ad audit almeno una volta al mese e risultare conformi alle prescrizioni dell’allegato.

Quando i controlli sono svolti da un’agenzia approvata dall’APHIS, l’APHIS deve effettuare controlli semestrali sull’attività dell’agenzia, comprensivi della verifica delle procedure, della documentazione e dei controlli presso gli impianti autorizzati. Gli impianti devono inoltre usare attrezzature di trattamento calibrate secondo il manuale operativo e conservare registri relativi alla durata del trattamento, alle temperature, alla verifica di conformità di ciascun fascio esportato e al tasso di umidità finale.

Etichettatura e identificazione dei fasci

Ogni fascio di legno specificato deve riportare visibilmente un numero di fascio unico e un’etichetta con la dicitura "HT-KD" o "Heat Treated-Kiln Dried". L’etichetta deve essere apposta da un responsabile designato dell’impianto approvato, o sotto la sua supervisione, solo dopo la verifica della conformità alle prescrizioni di lavorazione e di impianto.

Ispezione prima dell’esportazione

Prima dell’esportazione verso l’Unione, il legno specificato deve essere ispezionato dall’APHIS o da un’agenzia approvata dall’APHIS. L’ispezione ha la funzione di accertare il rispetto delle prescrizioni di lavorazione e di etichettatura previste dal regolamento.

Ambito merceologico e codici NC

La parte B dell’allegato individua le merci interessate tramite descrizione e codici NC. Rientrano, in sintesi, il legname di Fraxinus L. con alcune esclusioni per forme molto trasformate, residui, materiale da imballaggio in legno in talune configurazioni e prodotti analoghi, ma con inclusione del legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale e di mobili e altri oggetti di legno non trattato. Sono elencati i codici ex 4401 12 00, ex 4403 12 00, ex 4403 99 00, ex 4404 20 00, ex 4406 12 00, ex 4406 92 00, 4407 95 10, 4407 95 91, 4407 95 99, ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90, ex 4416 00 00 ed ex 9406 10 00.

Durata del regime e applicazione diretta

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o luglio 2020, così da evitare soluzioni di continuità rispetto alla precedente deroga. La sua efficacia termina il 30 giugno 2023, data entro la quale è previsto il riesame dell’applicazione del regime.

Disposizioni principali

Deroga temporanea alle prescrizioni del regolamento (UE) 2019/2072

In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, e all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nell’Unione del legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato è ammessa solo se sono rispettate le prescrizioni particolari dell’articolo 2 e dell’allegato.

Certificato fitosanitario e dichiarazioni supplementari

Il legno specificato deve essere accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato negli Stati Uniti che attesti l’assenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e di altri organismi nocivi soggetti a misure ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031, a seguito di ispezione. Nella rubrica "Dichiarazioni supplementari" devono comparire: la dicitura di conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002; il numero del fascio corrispondente a ciascun fascio esportato; il nome dell’impianto autorizzato o degli impianti autorizzati negli Stati Uniti.

Prescrizioni di lavorazione del legno

L’allegato impone che il legno sia scortecciato, con sola tolleranza per piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e di dimensioni limitate; che il legno segato derivi da legno tondo scortecciato; che sia sottoposto a trattamento termico in tutta la massa a non meno di 71 °C per 1 200 minuti in camera termica approvata dall’APHIS o da un’agenzia approvata; oppure essiccato industrialmente per almeno due settimane con contenuto finale di umidità non superiore al 10 % della sostanza secca.

Requisiti per gli impianti

Il legno deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in impianti ufficialmente approvati dall’APHIS o da un’agenzia approvata dall’APHIS, registrati in una banca dati pubblicata sul sito APHIS, sottoposti ad audit almeno mensile e risultati conformi. Se i controlli sono svolti da un’agenzia approvata, l’APHIS effettua controlli semestrali sull’attività dell’agenzia, inclusa la verifica di procedure, documentazione e controlli in impianto. Gli impianti devono usare attrezzature calibrate secondo il manuale operativo e tenere registri su durata e temperature del trattamento, nonché, per ciascun fascio destinato all’esportazione, sulla conformità e sul tasso di umidità finale.

Etichettatura dei fasci

Ogni fascio deve riportare in modo visibile un numero di fascio unico e un’etichetta con la dicitura "HT-KD" o "Heat Treated-Kiln Dried". L’etichetta deve essere rilasciata da un responsabile designato dell’impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo verifica della conformità alle prescrizioni di lavorazione e di impianto.

Ispezione prima dell’esportazione

Prima dell’esportazione verso l’Unione, il legno specificato deve essere ispezionato dall’APHIS o da un’agenzia approvata dall’APHIS per accertare il rispetto delle prescrizioni relative alla lavorazione e all’etichettatura.

Ambito merceologico e codici NC

L’allegato, parte B, identifica il legno specificato come legname di Fraxinus L., con esclusione di alcune forme trasformate o residuali e del materiale da imballaggio in legno in determinate configurazioni, ma includendo il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale e mobili e altri oggetti di legno non trattato. Sono indicati i codici NC pertinenti, tra cui ex 4401 12 00, ex 4403 12 00, ex 4403 99 00, ex 4404 20 00, ex 4406 12 00, ex 4406 92 00, 4407 95 10, 4407 95 91, 4407 95 99, ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90, ex 4416 00 00 ed ex 9406 10 00.

Durata, applicazione e scadenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1o luglio 2020 e scade il 30 giugno 2023, con l’obiettivo di consentire il riesame del regime entro tale data.

Come è indicizzato

Materiesanità fitosanitariacontrolli alle frontiereimportazioni di prodotti vegetalicircolazione delle mercisicurezza alimentare e vegetale

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