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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21234/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992 a favore di un soggetto invalido in misura non inferiore all'80%. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto alla prestazione, ma con decorrenza dall'1.10.2015 anziché dal 30.6.2014 richiesto. Il punto decisivo era se alla prestazione spettasse o meno il differimento annuale della decorrenza previsto dal regime delle c.d. "finestre" introdotto dall'art. 12 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2011. L'INPS ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 cit., sostenendo che la norma abbia portata generale e si applichi a tutte le pensioni, salvo deroghe espressamente previste; il controricorrente resisteva difendendo la lettura della Corte territoriale, secondo cui la disciplina non si estenderebbe alla pensione anticipata per invalidi all'80% perché riferita solo alla pensione di vecchiaia ordinaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretto l'orientamento giurisprudenziale già affermato in precedenti arresti, secondo cui l'art. 12 d.l. n. 78/2010 introduce un differimento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia applicabile in via generale anche ai soggetti che maturano il diritto alla pensione secondo regole speciali o età diverse, compresi gli invalidi in misura non inferiore all'80% aventi diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    Riconosce la pensione di vecchiaia anticipata ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%.

  • art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2011

    È norma di carattere generale che differisce di un anno l'accesso alla pensione di vecchiaia; si applica anche alle pensioni maturate in base a regole speciali, salvo deroghe espressamente previste.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la procedura camerale non partecipata e la proposta del relatore.

Massime di principio

  • La disciplina delle c.d. finestre introdotta dall'art. 12 d.l. n. 78/2010 ha portata generale e si applica al differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anche quando il diritto maturi in base a requisiti o età previsti da ordinamenti speciali.
  • Le deroghe al regime del differimento pensionistico devono risultare espressamente previste dalla legge; in mancanza, opera la disciplina generale del rinvio annuale della decorrenza.
  • Nel sindacato di legittimità sull'interpretazione di norme previdenziali, la Corte può cassare la decisione di merito che circoscriva indebitamente l'ambito applicativo della disciplina speciale rispetto al suo tenore letterale e alla lettura già consolidata dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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