Sentenza n. 1962/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del permesso di costruire n. 11 del 28/3/2025, conosciuto dal ricorrente solo in via indiretta, con il quale il Comune di Pozzuoli ha concesso alla sig.ra Vincenza Ferrara Taddeo titolo edilizio per cambio di destinazione d'uso da deposito ad ufficio relativamente all'immobile, in titolarità della ricorrente, sito in Pozzuoli alla Via Vigna n. 46; della istanza presentata dalla sig.ra Taddeo al Comune di Pozzuoli protocollata con numero 12714/2025 e richiamata nel provvedimento di cui al sub. 1, in forza della quale è stato richiesto il cambio di destinazione d'uso da deposito ad ufficio relativamente all'immobile, in titolarità della ricorrente, sito in Pozzuoli alla Via Vigna n. 46; della nota prot. 37108/int. del 28/3/2023 a firma del RUP ai fini dell'emanazione del provvedimento conclusivo del rilascio del Permesso di Costruire, di contenuto sconosciuto richiamato nel provvedimento di cui al primo punto; di tutti gli allegati, comprese gli elaborati tecnici allegati all'istanza di cui al sub. 2, che vengono richiamati nel provvedimento di cui al sub. 1, come documenti facenti parte integrante del Permesso di Costruire n. 11/2025; se ed in quanto possa occorrere dell'ordinanza di demolizione n. 334 del 15/7/2024, conosciuta dal ricorrente a seguito di accesso agli atti del 2/4/2025, nella parte in cui il Comune di Pozzuoli, ha proceduto a “riesaminare”, e così annullare in autotutela l'Ordinanza di demolizione n. 15066 del 18/4/2013 e del diniego dell'istanza di condono n. 34086 del 9/10/2012, in forza delle quali la sig.ra Vincenza Ferrara Taddeo avrebbe dovuto demolire un fabbricato in muratura, per abitazione, di mq. 55,60 risultato dalla trasformazione di un originario capanno in legno ivi esistente sul quale è stato realizzato anche un ulteriore ampliamento per mq. 8,31; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su menzionati che possono ledere il diritto del ricorrente, ivi compresi eventuali ulteriori titoli abilitativi emessi in favore della sig.ra Taddeo per la realizzazione di opere edilizie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione n. 334/2024, limitata a un ampliamento di circa 8 mq, e permesso di costruire n. 11/2025, relativo al cambio di destinazione d’uso da deposito a ufficio, ritenuti elusivi del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Campania n. 3940/2016
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un immobile originariamente qualificato, nel precedente giudizio, come capanno in legno successivamente trasformato in una costruzione in muratura destinata ad abitazione, con ulteriore ampliamento di circa 8,31 mq. Il Comune aveva inizialmente respinto il condono e ordinato la demolizione dell’intera costruzione. La sentenza TAR Campania n. 3940/2016 aveva confermato la legittimità del diniego e dell’ordinanza, precisando che la demolizione doveva riguardare l’intera costruzione sorta al posto del capanno e non soltanto l’ampliamento destinato a bagno e angolo cottura. La sentenza è passata in giudicato. Successivamente, nonostante il precedente giudicato, il Comune ha adottato l’ordinanza n. 334/2024, limitando la demolizione ai soli ampliamenti laterali e disponendo il ripristino della destinazione a deposito, e ha poi rilasciato il permesso di costruire n. 11/2025 per il cambio di destinazione d’uso da deposito a ufficio, con diversa distribuzione interna e modifica delle aperture esterne. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, violazione ed elusione del giudicato, nullità degli atti per contrasto con gli artt. 112 c.p.a. e 2909 c.c., violazione degli artt. 21-septies, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, difetto di motivazione, errore nei presupposti, illogicità manifesta, violazione del principio del contrarius actus, dei principi tempus regit actum e del giusto procedimento, nonché violazione della disciplina paesaggistica e delle norme speciali relative al territorio di Pozzuoli interessato dal bradisismo. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e ne ha chiesto comunque il rigetto.
La decisione
Il TAR ha riqualificato la domanda, originariamente proposta come azione di annullamento, come giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., mediante conversione ex art. 32 c.p.a. Ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, rilevando che il ricorrente era stato parte del precedente giudizio e che aveva già ottenuto l’ammissione dell’intervento nel processo relativo agli originari diniego di condono e ordine di demolizione. Nel merito, ha ritenuto che la sentenza n. 3940/2016 avesse definitivamente accertato sia la legittimità del diniego di condono e dell’originaria ordinanza di demolizione, sia l’estensione dell’obbligo demolitorio all’intera costruzione. Tale statuizione, ormai coperta da giudicato, non lasciava all’amministrazione alcun margine di discrezionalità. L’ordinanza del 2024, limitando la demolizione ai soli ampliamenti, e il permesso di costruire del 2025, assentendo il cambio di destinazione d’uso del manufatto residuo, sono stati ritenuti ontologicamente incompatibili con il giudicato e quindi tamquam non essent e nulli per violazione dello stesso. Il TAR ha ordinato al Comune di dare piena esecuzione alla sentenza del 2016, procedendo d’ufficio alla demolizione dell’intera costruzione oggetto dell’originaria ingiunzione. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato; le spese nei confronti della controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32 c.p.a.
Consente la conversione dell’azione quando ne ricorrono i presupposti, permettendo di qualificare la domanda di annullamento come azione di ottemperanza.
artt. 112 e ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza e la cognizione del giudice sull’esecuzione del proprio giudicato, compresa la verifica della compatibilità degli atti successivi dell’amministrazione con il dictum giudiziale.
art. 112 c.p.a.
È richiamato quale parametro della violazione del giudicato e dell’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza.
art. 2909 c.c.
È richiamato per la stabilità e l’efficacia vincolante del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3940/2016.
art. 21-septies l. 241/1990
È richiamato quale fondamento della nullità degli atti amministrativi incompatibili con il giudicato.
art. 21-octies l. 241/1990
È dedotto con riferimento ai limiti di legittimità degli atti adottati in sede di riesame, ma non costituisce il principale fondamento decisorio autonomamente esaminato.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato in relazione ai presupposti e ai limiti dell’annullamento d’ufficio e del riesame degli atti amministrativi ormai consolidati.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato ha definitivamente stabilito l’estensione di un obbligo amministrativo, l’amministrazione non può successivamente ridurne unilateralmente la portata mediante una nuova valutazione del medesimo presupposto; l’obbligo conformativo e preclusivo derivante dal giudicato esclude ogni residuo margine di discrezionalità sul punto.
- Gli atti amministrativi successivi che siano ontologicamente incompatibili con il contenuto precettivo del giudicato sono nulli per violazione o elusione dello stesso e devono essere considerati tamquam non essent ai fini dell’esecuzione della pronuncia.
- La domanda formalmente proposta come annullamento di atti amministrativi può essere riqualificata e convertita in azione di ottemperanza quando dalle allegazioni emerga che la pretesa sostanziale mira a contestare la violazione o elusione di un giudicato e sussistano i presupposti dell’art. 32 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza pronunciata dal medesimo giudice, il giudice dell’esecuzione ha piena cognizione sulla portata del proprio dictum e sui modi necessari per assicurarne l’effettiva esecuzione.
- Se il giudicato ha accertato che un manufatto deve essere integralmente demolito perché realizzato senza titolo su una preesistenza edilizia non dimostrata, l’amministrazione non può sostituire l’obbligo di demolizione integrale con la demolizione di soli ampliamenti o con il rilascio di un successivo titolo edilizio sul manufatto residuo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 643/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 644/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 645/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 646/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 44/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 45/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →