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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12897/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi da un Comune per TARES e TARI relative agli anni 2013, 2014 e 2015 nei confronti di una società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del Comune, ritenendo non decisivo il tema del giudicato esterno e affermando, in sostanza, che l'atto di primo grado si limitava ad annullare gli avvisi senza rideterminare il tributo. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su un oggetto diverso da quello devoluto, sostenendo che il giudice d'appello aveva alterato gli elementi obiettivi dell'azione; con il secondo ha dedotto motivazione apparente e illogica confliggenza tra motivazione e decisum, lamentando che la sentenza d'appello non avesse chiarito le ragioni della decisione e avesse fatto rinvio a una sentenza di primo grado a sua volta non motivata in modo comprensibile; con gli altri tre motivi ha dedotto omessa pronuncia su questioni riproposte dalla contribuente e ulteriori vizi di motivazione e di violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alle questioni relative alla tassabilità delle superfici, all'assimilazione dei rifiuti, alla motivazione degli atti e alle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, assorbendo il primo e tutti i restanti motivi. Ha rilevato che né la sentenza di primo grado né quella d'appello individuavano con chiarezza una autonoma ratio decidendi: non era dato comprendere se vi fosse una decisione autonoma nel merito o un recepimento del giudicato esterno, e in entrambi i casi mancava una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per censurare la nullità della sentenza per violazione di norme sul procedimento e sulla motivazione apparente

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la pronuncia deve corrispondere al chiesto e pronunciato, senza modificare gli elementi obiettivi dell'azione e senza omettere di decidere sulle questioni devolute

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve essere effettiva e intellegibile; la sua mancanza o apparenza determina nullità della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • artt. 12 e seguenti delle preleggi

    i provvedimenti giurisdizionali, nell'interpretazione, vanno letti secondo canoni analoghi a quelli delle norme, per ricostruirne correttamente il contenuto decisorio

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza è apparente quando esiste solo materialmente ma non consente di percepire le ragioni della decisione né l'iter logico seguito dal giudice; in tal caso la sentenza è nulla.
  • Nel giudizio tributario, avente natura impugnatoria, la pretesa impositiva risultante dall'atto impugnato delimita l'oggetto del processo; l'Ufficio è parte che assume la posizione sostanziale di attore.
  • Quando una decisione richiama, direttamente o per relationem, precedenti o giudicati esterni, il giudice deve chiarire se stia recependo quelle ragioni come propria ratio decidendi oppure se stia decidendo autonomamente; in mancanza, la sentenza non è controllabile e può essere cassata per motivazione apparente.
  • La mera affermazione conclusiva di annullamento o rigetto, senza esplicitazione delle ragioni che collegano i fatti allegati alle conseguenze giuridiche, non soddisfa l'obbligo di motivazione e può integrare nullità ex art. 132 c.p.c.
  • Le questioni di merito assorbite dalla decisione impugnata restano riproponibili davanti al giudice del rinvio dopo la cassazione della sentenza per vizio di motivazione o per omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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