Sentenza del 03/05/2016 n. 2591 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Perentorietà dei termini - Tardiva allegazione documentale in primo grado - Versamento tempestivo dell'atto nel processo penale di secondo grado - Richiesta a corredo dei motivi di appello - Facoltà - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di utilizzare in grado d’appello un documento allegato tardivamente nel primo grado di giudizio, oltre il termine perentorio previsto per la produzione di documenti e memorie. Il ricorrente sosteneva che la tardività della produzione iniziale non comportasse la definitiva perdita della possibilità di avvalersi del documento, purché questo fosse depositato tempestivamente in appello e riguardasse le questioni devolute al riesame.
La decisione
La Corte ha riconosciuto che i termini per la produzione documentale sono perentori, anche in assenza di un’espressa previsione, poiché tutelano il contraddittorio e il diritto di replica. Tuttavia, la tardiva allegazione del documento in primo grado non determina la sua inutilizzabilità definitiva. Il documento può essere prodotto tempestivamente in appello, nel rispetto del termine riferito all’udienza di discussione, e può essere richiamato a sostegno dei motivi di gravame, purché attenga alle questioni oggetto del riesame.
Norme richiamate
Art. 19-bis, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, aggiunto dall’art. 11 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739
I termini per la produzione di nuovi documenti e memorie sono considerati perentori, anche senza un’esplicita qualificazione normativa, perché garantiscono il contraddittorio e il diritto della controparte di replicare.
Art. 23 d.P.R. n. 636/1972
Il rinvio alle regole applicabili consente di estendere al giudizio d’appello la disciplina relativa alla produzione documentale, quando la documentazione riguarda le questioni devolute al riesame.
Art. 32, commi 3 e 4, d.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 25 della legge n. 28/1999
La norma è richiamata nell’ambito della disciplina dei documenti e delle produzioni rilevanti nel procedimento tributario.
Art. 58, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992
La disciplina dell’appello tributario consente la produzione documentale nel secondo grado, nei limiti delle questioni sottoposte al giudice d’appello e nel rispetto del contraddittorio.
Art. 415-bis c.p.p.
Richiamato tra i riferimenti normativi, senza che dal testo risulti una specifica applicazione della disposizione alla decisione.
Art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato tra i riferimenti normativi, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- La violazione del termine perentorio di produzione documentale in primo grado può impedire l’utilizzo del documento in quel grado, ma non comporta necessariamente la sua perdita definitiva.
- In appello è possibile produrre tempestivamente il documento tardivo, purché esso sia pertinente alle questioni oggetto dell’impugnazione e sia depositato nel termine previsto in relazione all’udienza.
- La produzione documentale in appello non può essere utilizzata per introdurre questioni completamente nuove o estranee al devoluto.
- Il rispetto dei termini è essenziale perché la controparte deve avere un’effettiva possibilità di esaminare la documentazione e replicare.
- Quando si intende fondare i motivi d’appello su un documento, è opportuno depositarlo contestualmente o comunque entro il termine processuale applicabile, riproducendone il contenuto e collegandolo specificamente alle censure formulate.
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