Cassazione Penale, Ordinanza n. 02885/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di condanna per evasione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo: 1) la mancata traduzione/partecipazione all'udienza di appello; 2) censure sul giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e dei fatti rispetto a quella accolta dai giudici di merito; 3) la mancata sostituzione della pena. La Corte rileva che il primo motivo è infondato/inammissibile perché l'udienza di appello si era svolta non in presenza, non era stata presentata alcuna richiesta di partecipazione e nulla era stato dedotto nelle conclusioni; gli altri motivi sono ritenuti inammissibili perché riproduttivi di doglianze già esaminate e diretti a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, mentre il terzo è giudicato generico, non essendo state indicate le ragioni per cui la pena avrebbe dovuto essere sostituita alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
individua il reato oggetto della sentenza impugnata, cioè l'evasione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che deduce la mancata partecipazione dell'imputato all'udienza di appello quando risulti che l'udienza si è svolta in assenza, non sia stata presentata alcuna richiesta di partecipazione e la questione non sia stata prospettata nelle conclusioni.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate dai giudici di merito o che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio deve contenere una specifica indicazione delle ragioni per cui la pena avrebbe dovuto essere sostituita; in difetto, la censura è generica e dunque inammissibile.
- In presenza di ricorso inammissibile, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende costituisce conseguenza processuale applicata dalla Corte.
Come è indicizzato
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