Cassazione Penale, Ordinanza n. 06152/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della sentenza di merito, che resta quindi ferma nei suoi capi relativi alla responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche e all'esclusione della continuazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 6 giugno 2024. Dal testo emerge che i motivi investivano la conferma della responsabilità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della continuazione con altro reato già oggetto di condanna irrevocabile. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato e non manifestamente illogico sulla responsabilità, valorizzando le condotte descritte dalla polizia giudiziaria che aveva osservato l'imputato; aveva inoltre legittimamente negato le attenuanti generiche sulla base della gravità della condotta, del tentativo di fuga e della commissione di ulteriori reati, anche della stessa indole, successivi a quello giudicato; infine aveva correttamente escluso la continuazione con altro reato per la distanza cronologica e la differenza tipologica tra i fatti.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando la valutazione complessiva della condotta, incluse gravità del fatto, tentativo di fuga e condotte successive, non depone per un giudizio favorevole sull'imputato.
art. 81 c.p.
La continuazione può essere esclusa quando il reato per cui si procede e quello già giudicato presentano distanza cronologica e differenza tipologica tali da escludere il medesimo disegno criminoso.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare la motivazione della sentenza di appello senza individuare manifeste illogicità o carenze argomentative decisive, se la motivazione di merito è coerente e sorretta da elementi fattuali specifici.
- La valutazione di responsabilità può fondarsi su una descrizione puntuale delle condotte operata dagli operanti di polizia giudiziaria, purché la sentenza di merito ne dia adeguata lettura logica e non contraddittoria.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza negativamente la gravità della condotta, il tentativo di fuga e la reiterazione di reati successivi, anche della stessa specie.
- La continuazione con un reato già definitivamente giudicato richiede elementi di collegamento sostanziale compatibili con un medesimo disegno criminoso; la sola vicinanza tra i fatti non basta, mentre distanza temporale e diversità tipologica possono legittimare l'esclusione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista per la Cassa delle ammende.
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