Sentenza n. 3402/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento della determinazione n. 557 del 5 agosto 2025, comunicata con nota prot. gen. N. 2025-0024635 del 6 agosto 2025, avente a oggetto “Esame e approvazione del Conto Finale, dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 comma 2 DPR 207/2010 e s.m.i., del Quadro Economico a collaudo relativi all'intervento inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dei fabbricati, di proprietà di Aler Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio mediante i meccanismi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020” riferita al Lotto 5 (CIG 9239975C93); per quanto e nei limiti qui di interesse, della proposta del RUP del 1° agosto 2025, di tenore sconosciuto, richiamata nella determinazione di cui sopra, con cui il responsabile del procedimento ha proposto di ammettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234, comma 2, del DPR 207/2010 e s.m.i., il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo dell’intervento oggetto del Lotto 5; per quanto e nei limiti qui di interesse, della nota prot. gen. N. 2025-0022511 del 22 luglio 2025, di tenore sconosciuto, richiamata nella determinazione di cui sopra, con cui il collaudatore ha trasmesso al RUP, ai sensi dell’art. 233, comma 3, e dell’art. 234 DPR 207/2010 e s.m.i. la documentazione inerente alla conclusione delle operazioni di Collaudo Tecnico-Amministrativo e, in particolare, la relazione riservata, ai sensi dell’art. 234, comma 1, lett. d), DPR 207/2010 e s.m.i., di rigetto delle riserve apposte dall’esecutore nel certificato di collaudo; per quanto e nei limiti qui di interesse, della nota prot. gen. N. 2025-0024739 del 7 agosto 2025, con cui veniva richiesta l’escussione della garanzia definitiva; di tutti gli eventuali ulteriori atti e/o provvedimenti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, ancorché sconosciuti, comunque lesivi per la ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di approvazione del conto finale e del certificato di collaudo dell’appalto, con autorizzazione all’escussione della garanzia definitiva
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa aggiudicataria ha impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante ha ammesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, approvato la contabilità finale e autorizzato il recupero di un credito mediante escussione della garanzia definitiva. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.m. n. 49/2018, degli artt. 200, 201 e 234 del d.P.R. n. 207/2010, delle pertinenti disposizioni del capitolato e degli artt. 1, 3, 7 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché degli artt. 24 e 97 Cost. Sono stati inoltre denunciati difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e fatti, erroneità dei presupposti, manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di proporzionalità. L’amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia riguarda le risultanze del collaudo delle opere, l’approvazione della contabilità finale e l’escussione della garanzia definitiva, tutti profili inerenti alla fase di esecuzione del contratto d’appalto. Tale fase è caratterizzata, secondo il giudice, dall’assenza di poteri autoritativi e si svolge nell’ambito di un rapporto paritetico disciplinato dal diritto privato, nel quale vengono in rilievo diritti soggettivi. Le controversie sul collaudo di opere pubbliche rientrano pertanto nella giurisdizione ordinaria; lo stesso vale per le controversie sull’escussione della cauzione definitiva o della polizza fideiussoria, concernendo il rapporto privatistico di garanzia e l’accertamento dell’eventuale debenza delle somme. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, entro il termine previsto, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti stabiliti dalla norma.
art. 234, comma 2, d.P.R. n. 207/2010
È richiamato quale base normativa dell’ammissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, ma la controversia relativa a tale attività è stata ritenuta appartenente alla fase esecutiva del contratto.
artt. 200 e 201 d.P.R. n. 207/2010
Sono richiamati tra le disposizioni invocate dall’impresa in relazione al procedimento di formazione e perfezionamento del conto finale; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
art. 14 d.m. n. 49/2018
È richiamato tra le norme dedotte in tema di tenuta degli atti contabili; il relativo motivo non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- Le controversie relative al collaudo di opere pubbliche, all’approvazione della contabilità finale e alle risultanze economiche dell’appalto appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando riguardano la fase esecutiva di un rapporto contrattuale e non l’esercizio di poteri autoritativi.
- La fase di esecuzione del contratto pubblico è normalmente caratterizzata da rapporti paritetici disciplinati dal diritto privato; le relative controversie concernenti diritti soggettivi sono devolute al giudice ordinario, anche quando l’amministrazione adotti un atto formale di approvazione del collaudo o della contabilità.
- Le controversie sull’escussione della cauzione definitiva o della polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché attengono al rapporto privatistico di garanzia e all’accertamento dell’eventuale debenza delle somme.
- La dichiarazione di difetto di giurisdizione consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario nei termini e secondo gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
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