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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51266/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 avverso la confisca di prevenzione disposta con decreto del Tribunale di Cosenza del 16/10/2013 e confermata in appello il 22/01/2016, resa irrevocabile da sentenza della Corte di cassazione del 16/05/2017. I ricorrenti hanno invocato come "novum" la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 e le assoluzioni riportate da Iacovo, sostenendo che, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, la pericolosità generica ai sensi della lett. b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 richiede la prova che i delitti siano stati commessi abitualmente con profitti che rappresentino l'unico reddito o una componente significativa, e che pertanto sarebbe dovuto essere verificato il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura con apertura di udienza nel contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Ha ribadito il principio secondo cui la sindacabilità dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione è limitata alla sola "mancanza" della motivazione e non si estende a vizi di motivazione di merito; ha osservato che il decreto definitivo indicava la pericolosità della Iacovo in base alla lett. b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011. Poiché la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 non ha investito la pericolosità generica di cui alla lett. b), tale pronuncia non consente la revoca di una confisca basata su quella categoria. Le assoluzioni invocate non costituivano novum rilevante e la motivazione originaria è risultata sufficiente a dimostrare l'attività familiare lucrogenetica svolta in concorso con i fratelli. Pertanto i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)

    art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b.; art. 10, comma 3; art. 28

    Art. 1 lett. a) (pericolosità specifica) è stata oggetto di declaratoria di incostituzionalità da Corte cost. n.24/2019 per alcune implicazioni; però la lett. b) (pericolosità generica) non è stata colpita dalla declaratoria e resta idonea a fondare misure di prevenzione se motivata in termini di autonomia e autosufficienza. Art. 28 disciplina la revocazione; art. 10 comma 3 e correlati limitano la sindacabilità del vizio di motivazione nella materia prevenzionistica alla mera "mancanza" della motivazione

  • Legge 31 maggio 1956, n. 1423

    Rammentata in rapporto alla disciplina della motivazione dei provvedimenti di prevenzione: la sindacabilità è limitata all'assenza di motivazione, non all'analisi dei vizi logico-contenutistici

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019

    Fornisce indicazioni interpretative sulle condizioni per l'applicabilità delle misure di prevenzione; tuttavia, laddove abbia escluso l'incostituzionalità solo rispetto a taluni profili (in particolare non ha eliminato il regime relativo alla lett. b)), non ha efficacia "demolitoria" nei confronti di provvedimenti definitivi basati sulla lett. b) e non consente di per sé la revoca dei provvedimenti irrevocabili

  • Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 3513 del 16/12/2021 (dep. 31/01/2022)

    Stabilisce che, se la confisca è fondata esclusivamente sulla lett. a) dell'art. 1 (colpita dalla declaratoria di incostituzionalità), la Corte di cassazione è tenuta all'annullamento senza rinvio; se invece la confisca si basa anche o unicamente sulla lett. b), la pronuncia costituzionale non determina automaticamente la revoca dei provvedimenti divenuti irrevocabili

  • Sez. 1, sentenza n. 24709 del 11/01/2023 (dep. 08/06/2023)

    Conferma l'orientamento secondo cui la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 non consente la revoca delle confische fondate sulla pericolosità generica di cui alla lett. b)

Massime di principio

  • La revocazione di una confisca di prevenzione definitiva è improbabile se la misura si basa sulla pericolosità generica (lett. b) dell'art.1 d.lgs. 159/2011), anche se successivamente è intervenuta una pronuncia costituzionale che ha inciso su altri profili normativi; la pronuncia costituzionale non ha effetto "demolitorio" erga omnes sui provvedimenti già divenuti definitivi quando non investe direttamente la norma che ha fondato la misura.
  • Il giudizio di revoca non è l'occasione per una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato in contraddittorio: il giudice della revoca non è tenuto a riesaminare gli elementi di fatto se la confisca è stata fondata su una categoria non colpita dalla declaratoria costituzionale e il provvedimento originario risulta motivato e autosufficiente.
  • La sindacabilità della motivazione dei provvedimenti di prevenzione è limitata alla presenza/assenza dei requisiti minimi di motivazione (coerenza, completezza, logicità apparente); non è sufficiente lamentare la presunta illogicità o contraddittorietà se il provvedimento espone un percorso logico percepibile.
  • Perché una sentenza costituzionale costituisca un "novum" utile alla revocazione occorre che essa incida direttamente e concretamente sul titolo giustificativo della misura applicata (ossia che la confisca sia stata fondata esclusivamente su una norma o interpretazione dichiarata illegittima).
  • Le assoluzioni o decisioni favorevoli già note al giudice all'epoca dell'adozione del provvedimento non costituiscono di per sé novità rilevante ai fini della revocazione; nuove prove o fatti sopravvenuti e non valutati possono invece costituire base per istanze ammissibili.
  • Chi intende proporre istanza di revocazione dovrebbe specificare chiaramente il "novum" e dimostrare la sua rilevanza diretta e non meramente interpretativa rispetto alla norma che ha retto la misura; altrimenti si rischia l'inammissibilità e sanzioni spese/ammende.

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