Cassazione Penale, Sentenza n. 6575/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in appello per vari reati. Le censure principali sono: 1) la presenza nel collegio della Corte territoriale di un giudice già intervenuto in un precedente procedimento (cd. processo Chimera) che aveva esaminato la posizione di uno dei coimputati, costituendo motivo di ricusazione/incompatibilità; 2) vizi nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Muraca e Arzente), con violazione dell'art. 192 c.p.p. e mancata necessità di riscontri esterni; 3) presumibili errori di diritto e di motivazione rispetto alla qualificazione dei fatti (richiamo ad artt. 392, 393, 629 c.p. e art. 416-bis.1 c.p. e altre doglianze specifiche sulle singole imputazioni).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'incompatibilità/ricusazione del giudice: la Sesta Sezione ha accolto il ricorso di Cerra Nino (con sentenza del 18/10/2021, depositata il 13/01/2022) dichiarando la ricusazione e annullando senza rinvio l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza. Per effetto di ciò la sentenza impugnata è stata dichiarata nulla perché emessa prima della definizione favorevole della istanza di ricusazione; la nullità è stata estesa anche a Paradiso Angelo in quanto la causa di incompatibilità è oggettiva e investe tutti i coimputati. La Corte di cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di merito e ha disposto la trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio secondo cui le cause di incompatibilità hanno natura oggettiva e si estendono a tutti i coimputati; la sussistenza di tale causa inficia ex tunc il potere del giudice di procedere e di pronunciarsi sul merito, giustificando l'annullamento della sentenza.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
È stato invocato dai ricorrenti per censurare la valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia; dai ricorrenti si deduce la necessità di un accurato esame della attendibilità e, secondo la giurisprudenza invocata, della necessità di riscontri esterni, ma sulla questione di merito la Cassazione, nella decisione di annullamento per ricusazione, non si è pronunciata sostanzialmente.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamato come parametro normativo in relazione alla contestazione di reati di tipo associativo/di stampo mafioso; i ricorrenti ne contestano l'applicazione ai fatti, ma la Corte di cassazione ha deciso l'annullamento sulla base dell'incompatibilità senza entrare nel merito dell'interpretazione sostanziale della norma.
artt. 392, 393 e 629 cod. pen.
Citate dai ricorrenti per dedurre errori nella motivazione e nell'applicazione delle norme penali in relazione a singoli capi; tuttavia la Corte ha risolto il procedimento sul profilo procedurale della nullità per ricusazione, senza decidere nel merito le censure attinenti a questi articoli.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (S.U. n. 23122/2011; S.U. n. 13626/2010; Sez. 2, n. 33851/2020)
La Corte ha richiamato precedenti di legittimità secondo cui l'accertamento della causa di incompatibilità comporta l'annullamento della pronuncia e la sua estensione ai coimputati; è inoltre richiamata la pronuncia svolta con Sez. 2, n. 33851/2020 che aveva annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di ricusazione.
Massime di principio
- La presenza di un giudice che ha già partecipato a decisioni rilevanti sullo stesso fatto o su fatti strettamente correlati può determinare una causa di incompatibilità che annulla ex tunc le decisioni successive: la ricusazione, se accolta in sede di legittimità, rende nulla la sentenza resa prima della definizione favorevole dell'istanza.
- Le cause di incompatibilità sono di natura oggettiva e, quando sussistenti, si estendono a tutti i coimputati; non rileva che alcuni imputati siano stati assolti per taluni capi: l'incompatibilità inficia la validità dell'intero procedimento di merito.
- Quando il gravame principale è di natura procedurale (es. ricusazione/incompatibilità), la Cassazione può disporre l'annullamento senza rinvio e rinviare gli atti ad altra sezione per nuovo giudizio senza entrare nel merito delle questioni di prova (es. valutazione dei collaboratori).
- Le questioni sulla valutazione della attendibilità dei collaboratori di giustizia (art. 192 c.p.p.) devono essere specificamente e motivatamente affrontate; l'uso di valutazioni 'generiche' o di trasferimento automatico di credibilità da altri procedimenti può essere censurabile, e la presenza/assenza di riscontri esterni è spesso decisiva.
- Strategia pratica: in presenza di elementi che possano far sorgere dubbi di imparzialità o partecipazione pregressa di un giudice, va tempestivamente proposta la ricusazione; se la ricusazione viene accolta in sede di legittimità, le pronunce intervenute nel frattempo possono essere annullate.
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