Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00394/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute in relazione a un contratto di finanziamento. Il debitore principale era una società, mentre il ricorrente era intervenuto come fideiussore. In opposizione al decreto e poi in appello, il fideiussore ha sostenuto che nel contratto fossero pattuiti interessi corrispettivi e moratori usurari, che il tasso soglia dovesse essere verificato considerando anche le spese di insoluto e, in sostanza, la combinata operatività di interessi di mora e ulteriori oneri sul rateo insoluto; ha inoltre dedotto che il meccanismo di ammortamento c.d. "alla francese" determinasse capitalizzazione degli interessi e anatocismo, con conseguente nullità delle clausole sugli interessi e necessità di rideterminare il saldo. Con il ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione della disciplina antiusura per mancata considerazione dell'incidenza degli interessi di mora e delle spese di recupero insoluto sulla singola rata insoluta; 2) violazione della disciplina antiusura per mancata sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi, assumendo che la clausola comportasse il calcolo della mora anche sugli interessi; 3) violazione delle norme sull'anatocismo e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, per omessa declaratoria di illegittima capitalizzazione degli interessi in caso di mora sulla rata insoluta; 4) violazione delle medesime norme e dell'art. 117 TUB, per la ritenuta liceità dell'ammortamento "alla francese" e l'esclusione della nullità per indeterminatezza o illegittima capitalizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi non fossero formulati come vere censure di violazione di legge, ma si risolvessero nella contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, con richiesta di nuova valutazione della clausola contrattuale e del calcolo del tasso effettivo, operazione preclusa in sede di legittimità. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la decisione impugnata era conforme al principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento "alla francese" standardizzato, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non determina nullità parziale del contratto né per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione della trasparenza contrattuale; inoltre, la censura era priva della specificità necessaria e si limitava ad affermazioni astratte sull'effetto anatocistico del metodo di ammortamento. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1815 c.c.

    invocato per la nullità delle pattuizioni sugli interessi in caso di superamento del tasso soglia; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile, trattandosi di contestazione del fatto e del calcolo effettuato dai giudici di merito

  • L. 7 marzo 1996, n. 108

    richiamata quale disciplina antiusura; la Corte ribadisce che la verifica del tasso soglia non può essere trasformata, in cassazione, in una nuova valutazione fattuale del concreto conteggio degli interessi e degli oneri

  • art. 644 c.p.

    richiamato quale parametro dell'usura bancaria; non viene applicato nel merito poiché le doglianze sono dichiarate inammissibili

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte osserva che il ricorrente ha formalmente denunciato violazioni di legge, ma in realtà ha censurato accertamenti in fatto non sindacabili in cassazione

  • art. 366 c.p.c.

    il motivo di ricorso deve contenere l'indicazione delle norme violate e specifiche argomentazioni intelligibili e esaurienti sul contrasto tra sentenza e norme; tale onere non è stato assolto

  • art. 1283 c.c.

    richiamato per l'anatocismo; la Corte richiama il principio secondo cui l'ammortamento "alla francese" non comporta di per sé nullità per capitalizzazione illecita

  • art. 1284 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 1283 c.c. e alla delibera CICR per sostenere l'illegittimità del metodo di ammortamento e della capitalizzazione composta, censura ritenuta inammissibile

  • art. 117 TUB

    invocato come parametro di trasparenza e determinatezza delle condizioni contrattuali; la Corte, richiamando le Sezioni Unite, esclude che la mancata indicazione del piano di ammortamento comporti nullità

  • art. 6 Delibera CICR 9 febbraio 2000

    richiamato a sostegno della tesi sull'anatocismo; la Corte reputa la doglianza inammissibile e conforme, per contro, al principio di liceità del piano standardizzato "alla francese"

  • art. 25, n. 2, D.Lgs. n. 342/1999

    richiamato dalla Corte territoriale per escludere la nullità delle pattuizioni sugli interessi nei contratti stipulati nel 2009

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della fideiussione per clausole uniformi ABI; la Corte di merito aveva escluso la nullità per difformità delle clausole concrete rispetto allo schema ABI

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre in forma astratta la tesi di parte se, in realtà, si contesta l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, mira a ottenere una nuova valutazione del contenuto del contratto, del calcolo del tasso effettivo o della concreta incidenza di interessi e oneri sul rapporto.
  • In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento "alla francese" standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori non determina, di per sé, nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della normativa sulla trasparenza.
  • La verifica dell'eventuale usurarietà di un finanziamento non può essere proposta in cassazione come semplice contestazione matematica o contabile del conteggio operato dai giudici di merito, se la censura non individua un effettivo errore di diritto nella regola applicata.
  • Perché un motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. sia ammissibile, occorre indicare la norma violata, il precetto che essa esprime e il preciso contrasto con la sentenza impugnata; l'omissione di questo raffronto rende la censura inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismo
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.