Cassazione Penale, Sentenza n. 17493/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza di condanna del 5 luglio 2021. Il ricorrente deduce la violazione e la erronea applicazione degli artt. 163 e 165 c.p. sostenendo che la Corte territoriale non ha tenuto conto delle sue condizioni economiche e della sua impossibilità di adempiere anche parzialmente all'obbligo risarcitorio (provvisionale di euro 70.950,00), e che la revoca è stata disposta nonostante la provata impossibilità dell'adempimento. Inoltre viene censurata la mancanza di fissazione di un termine per l'adempimento nella sentenza di condanna e la mancata verifica, da parte del giudice dell'esecuzione, se il termine legale di cinque anni fosse già decorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto pregiudiziale e assorbente la carenza motivazionale del provvedimento impugnato: il giudice dell'esecuzione non ha spiegato come fosse stato determinato il termine per l'adempimento (mancante nella sentenza irrevocabile) né se fosse già decorso il termine quinquennale ex art. 163 c.p., né ha fissato il termine ai sensi dell'art. 165, sesto comma, c.p., come richiesto dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022). Di conseguenza la revoca della sospensione condizionale è stata annullata per carenza istruttoria e motivazionale e si è disposto il rinvio per un nuovo esame in piena autonomia decisionale.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Fissa i termini di decadenza per l'adempimento della condizione che sottende la sospensione condizionale (cinque anni per i delitti); la sentenza stabilisce o, in mancanza, il termine coincide con quelli previsti dall'art. 163.
art. 165 cod. pen.
Prevede che la sospensione condizionale possa essere subordinata all'adempimento di obblighi; il sesto comma attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere, su richiesta, di fissare il termine per adempiere quando il giudice della cognizione non l'abbia determinato.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente la censura in Cassazione per violazione di norme di diritto; nel caso il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 163 e 165 c.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti di riproduzione del motivo di ricorso; utilizzata per delimitare la riproduzione del motivo nel ricorso in Cassazione.
Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)
Principio applicato: se il giudice della cognizione ha omesso di fissare il termine per l'adempimento della condizione, il pubblico ministero deve previamente investire il giudice dell'esecuzione della fissazione di detto termine prima di chiedere la revoca della sospensione condizionale (a meno che non sia già decorso il termine di cui all'art. 163); il giudice dell'esecuzione deve, nel contraddittorio, fissare il termine o accertare la maturazione del termine legale.
Massime di principio
- Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di una somma, il termine per l'adempimento è elemento essenziale: il giudice della cognizione deve fissarlo in sentenza; in mancanza, il giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione deve fissarlo.
- Se non è stato fissato un termine nella sentenza, il termine per l'adempimento coincide con i termini di cui all'art. 163 c.p. (cinque anni per i delitti, due per le contravvenzioni).
- Prima di richiedere la revoca della sospensione condizionale per mancato adempimento, il Pubblico ministero deve chiedere al giudice dell'esecuzione la fissazione del termine (se non ancora decorso) o dimostrare che il termine legale è già trascorso.
- La revoca della sospensione non può fondarsi su un mero mancato pagamento senza che il giudice dell'esecuzione abbia accertato e motivato: a) l'esistenza di un termine valido per adempiere; b) la mancata e ingiustificata volontà di adempiere; c) l'eventuale possibilità di adempimento del condannato.
- In caso di omissioni procedurali o carenze motivazionali rilevanti (es. mancata determinazione del termine), la decisione di revoca è annullabile e il procedimento va rinviato per un nuovo esame, con piena autonomia decisionale del giudice dell'esecuzione.
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