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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38648/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/12/2023 che aveva rigettato l'opposizione della difesa volta a ottenere la declaratoria di estinzione della pena (7 anni e 4 mesi, con residuo da espiare 2 anni, 11 mesi e 14 giorni) per prescrizione ai sensi dell'art. 172 cod. pen. La difesa sosteneva che il dies a quo per il decorso del termine di estinzione dovesse collocarsi al 25/06/2010, data in cui si sarebbe formata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione di responsabilità e alla pena detentiva; la Corte territoriale aveva invece ritenuto che la sentenza fosse divenuta utilizzabile come titolo esecutivo solo il 03/11/2012, data in cui era stata definitivamente fissata anche la pena pecuniaria a seguito del secondo giudizio di rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, ai fini del decorso del termine previsto dall'art. 172 cod. pen., occorre far riferimento al momento in cui la condanna è divenuta utilizzabile come titolo esecutivo nella sua completezza; nel caso concreto la definitiva determinazione del trattamento sanzionatorio (reclusione + multa) è intervenuta il 03/11/2012, sicché il dies a quo per l'estinzione decorre da tale data. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Individuazione del reato per il quale è stata inflitta la pena; rilevanza nel quadro fattuale ma non decisiva per la questione processuale sulla decorrenza della prescrizione/estinzione.

  • art. 172 cod. pen.

    Stabilisce che, per l'estinzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla reclusione, si tiene conto del decorso del tempo previsto per la reclusione e che il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile. La Corte interpreta il riferimento all'irrevocabilità come riferimento al momento in cui la sentenza è utilizzabile come titolo esecutivo nella sua completezza.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Rilevante per i casi di annullamento parziale con rinvio: la Cassazione può indicare quale parte della sentenza è divenuta irrevocabile. Usato per spiegare che, in presenza di annullamento parziale, la parte di pena non autonomamente determinabile non diventa necessariamente irrevocabile.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    Disciplina l'irrevocabilità delle sentenze; la Corte lo richiama nel distinguere tra irrevocabilità formale e utilizzabilità come titolo esecutivo.

  • art. 650 cod. proc. pen.

    Disciplina l'esecutività delle sentenze; la Corte lo cita per sottolineare che l'esecutività postula la formazione del titolo esecutivo e la definitività del provvedimento in termini di eseguibilità.

  • legge n. 241/2006 (indulto)

    Riferita come fatto storico: con ordinanza 21/10/2010 era stato riconosciuto un indulto riduttivo della pena, rilevante nel computo del residuo da espiare.

  • art. 658, comma 8, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al provvedimento di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione e al ripristino dell'ordine di esecuzione a carico della condannata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di sostenere le spese del procedimento; applicato alla ricorrente per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per il computo del termine di estinzione della pena ai sensi dell'art. 172 cod. pen. occorre far riferimento al momento in cui la condanna diventa utilizzabile come titolo esecutivo nella sua completezza, non soltanto alla data in cui è divenuta irrevocabile la sola affermazione di responsabilità.
  • Quando pene detentive e pecuniarie sono applicate congiuntamente, l'irrevocabilità ai fini dell'esecutività richiede la determinazione definitiva dell'intero trattamento sanzionatorio (reclusione + multa); un vizio che colpisce una delle sanzioni può impedire l'esecutività dell'intero titolo.
  • Esiste una distinzione tra 'irrevocabilità' formale della decisione (autorità di cosa giudicata) e la sua 'esecutività' (utilizzabilità come titolo esecutivo): ai fini della prescrizione/estinzione rileva l'esecutività concreta.
  • In caso di annullamento parziale con rinvio, bisogna verificare se la parte di pena che si assume irrevocabile sia determinata in termini di completezza e certezza; solo se lo è può produrre gli effetti del decorso del termine di estinzione.
  • Nelle controversie simili, controllare sempre se esistono provvedimenti successivi (rinvio, rideterminazione della pena, revoca di sospensione) che abbiano modificato o definito definitivamente il trattamento sanzionatorio, perché questi possono spostare il dies a quo.

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