Ordinanza n. 3396/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. 10914 del 24.03.2026 di individuazione delle sedi di assegnazione relativamente al I° Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria comunicato con nota prot. n. 139963 di pari data; - ove occorrer possa della nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. 146332 del 27.03.2026; - di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, o comunque connesso e non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 19.5.2026: - della graduatoria di fine corso, relativa al I Corso di Formazione per Vice Commissari della Polizia Penitenziaria, pubblicata in data 31 marzo 2026; - dell’elenco sedi di assegnazione dei Vice Commissari, pubblicata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 13 maggio 2026; - del provvedimento della Direzione Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. m_dg.GDAP.15/05/2026.0230104.U del 15.05.2026 di assegnazione delle sedi; - ove occorrer possa, del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 14 maggio 2025; - ove occorrer possa, del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di rettifica del P.C.D. 14 maggio 2025, datato 22 maggio 2025 e non conosciuto; - ove occorrer possa, del provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 27 febbraio 2026 prot. m_dg.GDAP 27/02/2026.0007496.ID nonché dei precedenti P.C.D. relativi alla procedura; - ove occorrer possa, della nota prot. m_dg.GDAP 27/05/2025.0232084.U a firma del Vice Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale - Ufficio III Relazioni Sindacali, fornita in riscontro alla richiesta di chiarimenti della sigla sindacale F.S.A.-C.N.P.P.-S.PP.; - ove occorrer possa, della nota prot. m_dg.GDAP 18/07/2025.0315151.U a firma del Direttore Generale del Personale – Ufficio III Relazioni Sindacali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, fornita in riscontro alla nota O.S.A.P.P. prot. n. 25459/25k10/S.G del 11.07.2025; - ove occorrer possa, della graduatoria del Concorso interno a 60 posti di Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicata in data 27 dicembre 2024; - ove occorrer possa, del bando per il Concorso interno a 60 posti di Vice Commissario del Corpo di polizia penitenziaria, adottato con Decreto del Direttore generale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 6 settembre 2023; - di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, o comunque connesso e non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di individuazione e assegnazione delle sedi, graduatoria finale ed elenco delle sedi relativi al I Corso di formazione per Vice Commissari della Polizia penitenziaria, nonché atti presupposti della procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, i provvedimenti del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria relativi all’individuazione e all’assegnazione delle sedi del I Corso di formazione per Vice Commissari della Polizia penitenziaria. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione alla graduatoria di fine corso, all’elenco delle sedi di assegnazione, al provvedimento di assegnazione delle sedi e a numerosi atti presupposti, tra cui provvedimenti dipartimentali, note di chiarimento, la graduatoria e il bando del concorso interno a 60 posti di Vice Commissario. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né una valutazione del fumus boni iuris; la decisione cautelare si fonda esclusivamente sull’insussistenza del periculum in mora e sul bilanciamento degli interessi contrapposti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi ha valorizzato le esigenze rappresentate dall’Amministrazione mediante il decreto del 13 maggio 2026, diretto a implementare il numero di funzionari per supportare il comandante del reparto nella gestione dell’area sicurezza. Il giudice non ha definito il merito delle censure né si è pronunciato sulla legittimità degli atti impugnati. Ha fissato l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026 per la trattazione di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è stato disposto per insussistenza del periculum in mora, considerando anche il bilanciamento degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando il ricorrente non dimostri un pericolo concreto e attuale di pregiudizio grave e irreparabile, anche qualora le censure di merito non siano esaminate nella fase cautelare.
- Nel bilanciamento cautelare, il giudice può attribuire rilievo alle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione, purché specificamente rappresentate attraverso un atto amministrativo, comparandole con il pregiudizio prospettato dal ricorrente.
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