Cassazione Penale, Sentenza n. 6376/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo di Alfredo Cospito contro il trattenimento, disposto dal Magistrato di sorveglianza, di una missiva (telegramma) anonima diretta al detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis. Il Procuratore generale sosteneva che la corrispondenza anonima non debba mai essere inoltrata al detenuto in ragione dell'impossibilità di identificare il mittente e valutare la pericolosità del messaggio; censurava inoltre la motivazione del Tribunale, ritenuta basata solo sul contenuto, e l'incongruenza di aver riportato integralmente nel provvedimento il testo della missiva trattenuta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha affermato che il carattere anonimo della missiva costituisce un indice di sospetto che può giustificare il trattenimento, ma non impone automaticamente il trattenimento definitivo. L'autorità giudiziaria è tenuta a una valutazione concreta e sostanziale della pericolosità della corrispondenza alla luce del contenuto, del contesto comunicativo, del profilo del destinatario e delle modalità di trasmissione; solo se da tali elementi emerge un pericolo concreto per indagini, prevenzione reati o per l'ordine e la sicurezza dell'istituto può disporsi il definitivo trattenimento. Nel caso concreto il Tribunale ha correttamente ritenuto il telegramma non pericoloso e ha motivato adeguatamente la consegna, pertanto il provvedimento è stato confermato e non sono state imposte spese.
Norme richiamate
art. 18-ter Ordinamento Penitenziario
Disciplina controllo e trattenimento della corrispondenza; il trattenimento può essere disposto solo se sussiste un pericolo concreto relativo a indagini, prevenzione dei reati, ordine e sicurezza, e deve essere adeguatamente motivato con elementi concreti.
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Prevede il regime detentivo speciale con sottoposizione della corrispondenza al visto di censura; non esonera però l'autorità giudiziaria dall'obbligo di valutazione concreta e motivata per il trattenimento previsto dall'art. 18-ter.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)
Norme di coordinamento e di dettaglio sulle operazioni di controllo della corrispondenza cui si riferisce l'art. 18-ter; contribuisce a definire l'ambito operativo ma non autorizza misure automatiche prive di motivazione concreta.
Circolare DAP 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, art. 18
Prevede indicazioni amministrative, tra cui il divieto di spedizione per i detenuti di scritti anonimi e l'inoltro all'autorità giudiziaria della corrispondenza in arrivo priva di mittente; tuttavia la circolare non può sostituire la valutazione motivata dell'autorità giudiziaria né imporre un trattenimento automatico.
art. 15 Costituzione
Principio costituzionale richiamato come parametro: le limitazioni dei diritti (qui la libertà di corrispondenza) richiedono atti motivati e un controllo giudiziario sostanziale, non meramente formale.
Massime di principio
- La corrispondenza anonima costituisce un indice di sospetto ma non determina automaticamente il trattenimento: serve una valutazione caso per caso.
- L'autorità giudiziaria deve motivare concretamente il trattenimento fondandosi sul contenuto della missiva, sul contesto comunicativo, sul profilo del destinatario e sulle modalità di trasmissione.
- Il regime dell'art. 41-bis prevede censura più ampia della corrispondenza, ma non elimina il necessario bilanciamento con diritti costituzionali; le restrizioni devono essere specificamente giustificate.
- Le disposizioni amministrative o circolari (es. DAP) non possono imporre divieti generali che sostituiscano la valutazione giudiziale motivata.
- Elementi aggravanti della sospetta pericolosità includono modalità irregolari di invio, mittente fittizio o inesistente, o contenuti cryptici che suggerono contatti vietati con l'esterno; tali elementi devono essere esplicitati nella motivazione in caso di trattenimento.
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