Sentenza n. 8012/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento: - del decreto -OMISSIS-, notificato via posta elettronica in data 27.9.2022, di rigetto della domanda volta alla concessione del permesso di soggiorno in sanatoria ex art. 103 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77); - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare e di concessione del permesso di soggiorno in sanatoria ex art. 103 d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego fondato sulla ritenuta carenza del requisito della presenza ininterrotta sul territorio nazionale dall'8 marzo 2020. L'amministrazione aveva rilevato, sulla base dei timbri apposti sui passaporti, un'uscita dall'Italia il 6 maggio 2021 e un rientro l'8 marzo 2022, nonché un successivo ricovero in Russia dal 10 maggio al 1° giugno 2022, ritenendo non giustificata l'assenza complessiva e non riconducibile a forza maggiore. La ricorrente ha dedotto che gli allontanamenti erano dovuti a due ricoveri ospedalieri in Russia per ragioni di salute, documentati da cartelle cliniche; che non disponeva in Italia di adeguata assistenza sanitaria; che l'amministrazione non poteva sindacare la durata della patologia e delle cure; e che l'emergenza pandemica e la chiusura delle frontiere avevano impedito il tempestivo rientro. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui il requisito della permanenza continuativa non impedisce allontanamenti brevi, motivati da cause di forza maggiore o da gravi esigenze personali e familiari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente interpretato l'art. 103 d.l. 34/2020 nel senso che il divieto di aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020 non opera in modo assoluto per ogni temporanea assenza: l'amministrazione deve valutare durata, momento e motivazioni dell'allontanamento, ammettendo eccezioni quando ricorrano esigenze eccezionali o l'esercizio di diritti fondamentali. Tale interpretazione è giustificata dalla ratio della disciplina, volta a escludere ingressi strumentali finalizzati alla regolarizzazione, e deve essere costituzionalmente e convenzionalmente orientata, anche alla luce della libertà di circolazione e della tutela della vita privata e familiare. Nel caso concreto, tuttavia, l'assenza non è stata ritenuta momentanea: la ricorrente è rimasta fuori dall'Italia dal 6 maggio 2021 all'8 marzo 2022 e si è poi nuovamente allontanata, con rientro nel giugno 2022. Inoltre, tra la prima uscita e il ricovero dell'ottobre 2021 sono trascorsi oltre cinque mesi, periodo non giustificato da precise allegazioni o documentazione. Anche ammettendo difficoltà di rientro connesse alla pandemia, tale periodo iniziale rendeva non dimostrato che l'allontanamento fosse dovuto esclusivamente a esigenze sanitarie. Mancando la prova di un'assenza breve, eccezionale e adeguatamente giustificata, il diniego è stato ritenuto legittimo. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020
Il requisito della permanenza non è inderogabile per qualsiasi assenza, ma consente eccezioni in presenza di allontanamenti temporanei, eccezionali e adeguatamente motivati; non sono invece giustificati allontanamenti prolungati o non documentati.
art. 16 Cost.
L'assenza di una norma primaria che imponga la permanenza in Italia fino alla conclusione del procedimento impedisce di configurare un obbligo inderogabile di permanenza, anche in ragione della tutela costituzionale della libertà di circolazione.
art. 2 Cost.
Concorre a fondare l'interpretazione costituzionalmente orientata del requisito della permanenza, quando l'allontanamento sia collegato a diritti fondamentali della persona.
art. 29 Cost.
La tutela della vita familiare impone di bilanciare le esigenze personali e familiari dello straniero con l'onere di permanenza richiesto dalla disciplina dell'emersione.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare sostiene la distinzione tra allontanamenti momentanei e giustificati e assenze prolungate o prive di adeguata motivazione.
art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È richiamato quale parametro di tutela dei diritti fondamentali rilevante nell'interpretazione del requisito della permanenza territoriale.
Massime di principio
- Il requisito previsto dall'art. 103 d.l. 34/2020, secondo cui lo straniero non deve aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020, non può essere interpretato come divieto assoluto di qualsiasi allontanamento fino alla conclusione del procedimento.
- L'amministrazione, prima di considerare l'allontanamento ostativo alla procedura di emersione, deve valutarne complessivamente durata, collocazione temporale e motivazioni, verificando se ricorrano esigenze eccezionali, cause di forza maggiore o l'esercizio di diritti fondamentali.
- Un allontanamento temporaneo, non preventivabile e adeguatamente documentato per esigenze sanitarie, personali o familiari di particolare rilievo non esclude automaticamente la volontà dello straniero di permanere stabilmente in Italia.
- La deroga al requisito della permanenza non è applicabile quando l'assenza sia prolungata e il richiedente non documenti il periodo iniziale dell'allontanamento, anche se successivamente dimostri l'esistenza di ricoveri o cure mediche.
- Il bilanciamento tra esigenze di vita personale e familiare e onere di permanenza richiede una giustificazione concreta e documentata dell'intero periodo di assenza, non essendo sufficiente provare soltanto una parte dell'allontanamento.
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