Cassazione Penale, Sentenza n. 29559/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione ex art. 630 c.p.p. avverso la sentenza di condanna della Corte di appello di Milano (3/10/2019), confermata da Cassazione n. 33114/2020. I ricorrenti sostenevano di possedere documenti e testimonianze nuovi o non valutati che avrebbero dimostrato: 1) per i capi A (bancarotta fraudolenta documentale) che i libri contabili erano a disposizione del curatore/ del commercialista Luigi Piceci e quindi non sussisteva il reato contestato; 2) per il capo C (bancarotta semplice aggravata per aggravamento del dissesto) che la documentazione sui crediti dimostrava l'assenza di un aggravamento del dissesto a partire dal 2006. Chiedevano l'assunzione di prove testimoniali (Piceci, Bonvini) e l'esame di documenti contabili prodotti in revisione.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi infondati e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che le prove e le memorie prospettate non fossero 'nuove' o comunque non decisive ai sensi dell'art. 630 c.p.p., configurando una mera rivisitazione del compendio probatorio già valutato nei gradi di merito. La Corte ha confermato i principi secondo cui la revisione è ammessa solo per elementi di fatto nuovi e idonei da soli o congiuntamente a ribaltare il giudizio di colpevolezza, non per una diversa valutazione della stessa prova o per una diversa interpretazione della norma. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'obbligo di tenere le scritture contabili incombe sugli amministratori anche se la contabilità sia stata affidata a un professionista, quindi la documentazione invocata non escludeva la responsabilità degli imputati. Conclusione: ricorso respinto, inammissibilità della revisione confermata.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
La revisione è ammessa solo per nuovi elementi di fatto o documentali che, da soli o unitamente a quelli già acquisiti, siano idonei a ribaltare il giudizio di colpevolezza; non consente la mera rivalutazione delle prove o un diverso inquadramento giuridico del fatto
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione ai motivi di impugnazione/revisione; nel contesto la Corte ha ritenuto le deduzioni difensive una riproposizione di questioni già affrontate nei giudizi di merito
art. 603 cod. proc. pen.
Regola sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello: l'incombente istruttorio richiesto deve essere decisivo, cioè idoneo a eliminare le incertezze degli atti già acquisiti; la Corte ha ritenuto che le testimonianze richieste non fossero decisive
art. 507 cod. proc. pen.
Richiamato quale mezzo processuale per la rinnovazione istruttoria in appello; la Corte ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di rinnovazione basata su prove non decisive
Principio giurisprudenziale sulla responsabilita degli amministratori per la tenuta delle scritture contabili
Anche se la contabilità è affidata a un commercialista, gli amministratori restano responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità; pertanto l'esistenza della documentazione presso un professionista non elimina di per sé la responsabilità penale
Massime di principio
- La revisione ex art. 630 c.p.p. è ammissibile solo se emergono elementi nuovi di fatto o di prova che, presi da soli o insieme alle prove esistenti, siano oggettivamente idonei a ribaltare la condanna; la mera diversa valutazione di documenti gia' conosciuti non basta
- Non e' consentito utilizzare la revisione per ridiscutere l'interpretazione delle norme o per un nuovo apprezzamento del materiale probatorio gia' valutato nei gradi di merito; per queste ragioni vanno percorsi i normali mezzi di impugnazione
- La richiesta di assunzione di nuova prova testimoniale in appello (art. 603) deve essere motivata dimostrando la sua potenziale decisivita'; se la prova appare superflua o non in grado di risolvere le incertezze non va ammessa
- La presenza dei libri contabili presso un commercialista non esonera gli amministratori dalla responsabilita di tenuta delle scritture: questa responsabilita resta a carico dell'imprenditore o degli amministratori anche quando la gestione sia delegata
- Nel reato di bancarotta semplice aggravata per aggravamento del dissesto, rileva l'aggravamento effettivo del dissesto e la prevedibilita' del danno legata al ritardo nella richiesta di fallimento; la colpa grave o il dolo possono essere desunti dalla concreta evoluzione negativa della gestione societaria
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