Sentenza n. 631/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento nell’ambito del giudizio rubricato a R.G. n. 2470 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del 15/09/2025, con cui SMAT ha disposto l’esclusione di G.F. Service s.r.l. dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di movimentazione dei fanghi e dei materiali di risulta prodotti dall’impianto di Castiglione Torinese (rif. APP_46/2025 - CIG B729B86F3F) (prot. 94012); - del provvedimento del 30/09/2025, con cui SMAT ha confermato l’esclusione di G.F. Service s.r.l. dalla suddetta procedura aperta (prot. 99774); - della nuova graduatoria pubblicata sul sito della SMAT, che indica prima in graduatoria la società Al.Ma. Ecologia s.r.l.; - di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale anche non conosciuto, ivi incluso l’eventuale provvedimento di aggiudicazione a favore di Al.Ma. Ecologia s.r.l. Nonché per il conseguimento dell’aggiudicazione, per la declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e per il subentro della ricorrente nello stesso; Per quanto riguarda il ricorso incidentale, proposto da Al.Ma. Ecologia s.r.l. in data 6/11/2025: - nei limiti di interesse della ricorrente incidentale, del provvedimento prot. n. 94012 del 15/09/2025 (rif. APP_46/2025 - CIG B729B86F3F), mediante il quale la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ha escluso la G.F. Service s.r.l. dalla procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di movimentazione dei fanghi e dei materiali di risulta prodotti dall’impianto di Castiglione Torinese; - del provvedimento prot. n. 99774 del 30/09/2025 (rif. APP_46/2025 – CIG B729B86F3F), mediante il quale la Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. ha confermato il provvedimento di esclusione adottato con il provvedimento prot. n. 94012 del 15/09/2025, nella parte in cui la stazione appaltante non si è avveduta della sussistenza di ulteriori motivi di esclusione; - di tutti i verbali di gara, di contenuto non noto; e, per l’effetto, per la declaratoria di carenza di interesse o legittimazione della ricorrente principale; nell’ambito del giudizio rubricato a R.G. n. 3548 del 2025: - della comunicazione di esclusione del 7/11/2025 (prot. n. 116103), avente ad oggetto la «Procedura aperta per l’affidamento del servizio di movimentazione dei fanghi e dei materiali di risulta prodotti dall’impianto di Castiglione Torinese (rif. APP_46/2025 - CIG B729B86F3F)»; del verbale di sopralluogo del 29/10/2025 nonché di ogni altro atto o documento, ivi compreso, ove occorra, il Bando, del Disciplinare e del Capitolato Speciale D’appalto, nei limiti di interesse specificati in ricorso e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nel giudizio RG 2470/2025, l’esclusione di G.F. Service dalla gara, la successiva conferma dell’esclusione e la nuova graduatoria; nel giudizio RG 3548/2025, l’esclusione di Al.Ma. Ecologia dalla medesima procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori economici concorrenti)
Prevale il privato
La controversia
SMAT aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di movimentazione dei fanghi e dei materiali di risulta prodotti dall’impianto di Castiglione Torinese. G.F. Service, inizialmente prima classificata, era stata esclusa perché non avrebbe documentato adeguatamente la disponibilità di alcuni mezzi e perché alcuni automezzi non risultavano iscritti nella posizione dell’impresa presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali. G.F. Service ha dedotto, tra l’altro, violazione della lex specialis, dei principi di tassatività delle cause di esclusione, favor partecipationis, proporzionalità, ragionevolezza, buona fede e collaborazione procedimentale, nonché violazione degli artt. 17 e 101 d.lgs. 36/2023; ha contestato che la disponibilità dei mezzi dovesse essere dimostrata già al momento dell’offerta e ha denunciato il carattere formalistico delle carenze documentali e la mancata preventiva contestazione dell’iscrizione dei mezzi all’Albo. Al.Ma. Ecologia ha proposto ricorso incidentale per ottenere l’esclusione di G.F. Service per ulteriori ragioni, sostenendo la perentorietà dei termini per la produzione documentale, l’illegittimità del termine assegnato per le integrazioni, l’omessa dichiarazione di precedenti illeciti professionali e l’omessa verifica dei costi della manodopera. Dopo l’esclusione di G.F. Service, SMAT ha svolto l’istruttoria nei confronti di Al.Ma. Ecologia, che è stata a sua volta esclusa per carenze riguardanti verifiche sui mezzi di sollevamento, iscrizione di autocarri all’Albo, disponibilità di una pala, di un’autospazzatrice e del personale in forza di un contratto di affitto di ramo d’azienda, contenitori scarrabili, rilevatore multigas e attrezzatura spargisale. Al.Ma. Ecologia ha impugnato la propria esclusione deducendo che la disponibilità dei mezzi e del personale fosse un requisito di esecuzione, oppure comunque richiedesse soltanto la disponibilità giuridica e non quella materiale, e contestando le singole ragioni espulsive.
La decisione
Il TAR ha riunito i giudizi per connessione soggettiva e oggettiva. Ha respinto il ricorso incidentale di Al.Ma. Ecologia contro l’ammissione di G.F. Service. Il termine di trenta giorni previsto dalla lex specialis per dimostrare la disponibilità di personale, mezzi e attrezzature non è stato ritenuto perentorio: la qualificazione come termine “massimo” ha funzione acceleratoria, ma non comporta decadenza in assenza di un’espressa previsione normativa o di una chiara sanzione espulsiva. Inoltre, nel caso concreto, non era stata formalizzata una proposta di aggiudicazione idonea a far decorrere il termine previsto dal disciplinare. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi incidentali relativi al termine del soccorso istruttorio, alla mancata dichiarazione di illeciti professionali e all’omessa verifica dei costi della manodopera, perché diretti a censurare poteri non ancora esercitati dalla stazione appaltante o fondati su una pretesa di applicazione selettiva di un meccanismo espulsivo che la stessa Al.Ma. Ecologia aveva contestato nel proprio ricorso principale. Il ricorso di G.F. Service è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha chiarito che la disponibilità di personale, mezzi e attrezzature costituisce requisito di partecipazione, da comprovare prima dell’aggiudicazione, ma non richiede che il concorrente disponga già materialmente dei beni al momento dell’aggiudicazione: è sufficiente un titolo valido, efficace e giuridicamente azionabile che assicuri l’impiego dei mezzi e del personale all’avvio dell’esecuzione. L’esclusione è stata ritenuta illegittima perché fondata su carenze documentali formalistiche: il certificato di proprietà dell’autocarro era stato emesso prima della scadenza dell’istruttoria; la mancata revisione costituiva un’irregolarità sanzionabile, non impeditiva della disponibilità del mezzo; la documentazione relativa alla spazzatrice attestava comunque l’esistenza di un contratto di noleggio valido per la durata del servizio; l’iscrizione degli automezzi all’Albo Gestori Ambientali non era stata oggetto di contraddittorio, era una formalità informatica rapidamente emendabile e non giustificava l’esclusione in applicazione dei principi di partecipazione, proporzionalità e ragionevolezza. Il TAR ha inoltre escluso che potesse rilevare la stipula successiva di alcuni contratti, non essendo tale ragione stata contestata nel procedimento né indicata nel provvedimento, sicché avrebbe integrato una motivazione postuma. La determinazione di esclusione di G.F. Service è stata annullata, con restituzione degli atti a SMAT per la prosecuzione dell’istruttoria e con effetto conformativo sull’interpretazione della lex specialis. Il ricorso principale di Al.Ma. Ecologia è stato respinto: il contratto di affitto di ramo d’azienda, collegato al precedente appalto e destinato a cessare con esso, non garantiva un titolo valido, efficace e giuridicamente azionabile per utilizzare mezzi e personale nel nuovo appalto. Essendo sufficiente una sola autonoma ragione per sorreggere l’atto plurimotivato, il TAR non ha esaminato le ulteriori censure. Le spese sono state integralmente compensate; è stato disposto il rimborso a G.F. Service del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi per soggetti e oggetto; il TAR ha riunito i due giudizi relativi alla medesima procedura di gara.
art. 42 c.p.a.
Riconosce l’ammissibilità del ricorso incidentale proposto dal controinteressato in dipendenza della domanda principale; l’esclusione sopravvenuta della ricorrente incidentale non elimina il suo interesse a consolidare l’esclusione della concorrente.
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
L’approvazione della proposta di aggiudicazione coincide con l’aggiudicazione; una comunicazione del seggio di gara o del RUP non investito del relativo potere non costituisce proposta di aggiudicazione “di fatto” idonea a far decorrere il termine previsto dalla lex specialis.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Rileva nel quadro dei requisiti di partecipazione e di qualificazione; la disciplina di gara può qualificare la disponibilità garantita di mezzi, attrezzature e personale come requisito la cui comprova precede l’aggiudicazione.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Disciplina il soccorso istruttorio. Nel caso concreto, tuttavia, l’istruttoria sulla disponibilità dei mezzi era regolata dall’art. 6 del disciplinare e non costituiva il soccorso istruttorio censurato dalla ricorrente incidentale.
art. 80 d.lgs. 285/1992
La mancata revisione del veicolo può comportare una sanzione amministrativa, ma non dimostra di per sé l’assenza della disponibilità del mezzo né ne esclude automaticamente l’idoneità ai fini della gara.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Preclude al giudice di pronunciarsi sulla legittimità di poteri amministrativi non ancora esercitati; sono state quindi dichiarate inammissibili le censure relative alla mancata valutazione di illeciti professionali e dei costi della manodopera non ancora esaminati dalla stazione appaltante.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale fondamento del deposito delle memorie difensive in vista dell’udienza.
art. 212 d.lgs. 152/2006
Costituisce il riferimento normativo per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, richiesta dalla lex specialis per le categorie indicate nel disciplinare.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato in relazione ai doveri di buona fede, correttezza e collaborazione procedimentale; il TAR ha ritenuto contrario a tali principi l’eccessivo formalismo della stazione appaltante.
art. 5 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione ai principi di buona fede e tutela dell’affidamento nei rapporti tra stazione appaltante e operatori economici.
Massime di principio
- Quando la lex specialis richiede al primo classificato di garantire la disponibilità di personale, mezzi e attrezzature, tale disponibilità può costituire un requisito di partecipazione da comprovare prima dell’aggiudicazione, senza però imporre la materiale disponibilità dei beni già al momento dell’offerta o dell’aggiudicazione: è sufficiente un titolo valido, efficace e giuridicamente azionabile che ne assicuri l’impiego all’avvio dell’esecuzione.
- La qualificazione di un termine come “massimo” nella lex specialis, in assenza di un’espressa previsione normativa o di una chiara sanzione espulsiva, svolge una funzione acceleratoria e non rende il termine perentorio, né consente automaticamente l’esclusione dell’operatore per il suo superamento.
- Le clausole della lex specialis suscettibili di più interpretazioni devono essere interpretate, soprattutto quando comportano l’esclusione, secondo il criterio del favor partecipationis, privilegiando la soluzione che assicura la più ampia partecipazione e che mantiene ragionevole e proporzionata la verifica dei requisiti.
- L’esclusione da una gara non può essere fondata su mere irregolarità documentali o formalità amministrative prive di incidenza sulla concreta disponibilità e idoneità del mezzo o dell’attrezzatura, quando la carenza sia rapidamente emendabile e non comprometta l’affidabilità dell’operatore.
- La stazione appaltante deve sottoporre preventivamente al concorrente le circostanze poste a fondamento dell’esclusione; non può introdurre nel giudizio ragioni espulsive nuove, non contestate nel procedimento e non indicate nel provvedimento, mediante un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
- Il giudice amministrativo non può scrutinare la legittimità di poteri amministrativi discrezionali che la stazione appaltante non abbia ancora esercitato, come la valutazione della rilevanza di illeciti professionali o l’esame dell’anomalia dei costi della manodopera.
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