Cassazione Penale, Sentenza n. 4807/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 21/07/2023 che, in parziale accoglimento del riesame proposto da Tripodo, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con il divieto di dimora nella Provincia di Palermo. Il ricorso contestava violazione di legge e carenza di motivazione nella parte in cui il Tribunale avrebbe disposto una misura cautelare più tenue rispetto a quella applicata dal G.I.P., ritenendo che il Tribunale avesse illegittimamente superato la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (rilevante per delitto aggravato ex art. 416-bis.1 c.p.) valorizzando in modo apparente il tempo "silente", l'incensuratezza dell'indagato e la commissione di un unico reato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo del Procuratore, osservando che la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p. era già stata superata nel provvedimento originario del G.I.P., che aveva applicato gli arresti domiciliari (misura non appellata) e non la custodia in carcere richiesta dal P.M. Inoltre il Tribunale di Palermo ha fornito motivazione concreta circa l'idoneità della misura meno afflittiva a interrompere i collegamenti con il sodalizio mafioso anche a distanza, e ha fondato la decisione su elementi pertinenti quali l'anzianità del fatto (tre anni prima), la natura episodica dell'evento (un unico fatto), l'incensuratezza dell'imputato e la sua sospensione dall'ordine professionale. Non sussiste dunque motivazione apparente o violazione di legge.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, codice di procedura penale
Si tratta della presunzione relativa che rende più difficile l'applicazione di misure cautelari meno afflittive nei casi di reati aggravati ex art. 416-bis.1; la Corte ha ritenuto però che tale presunzione fosse già superata dal G.I.P. con l'applicazione degli arresti domiciliari, e quindi la valutazione del Tribunale sul riesame non è illegittima.
art. 416-bis.1, codice penale (riferimento all'aggravante)
La qualificazione del reato come aggravato dall'agevolazione mafiosa aumenta la rilevanza della presunzione di pericolosità, ma la Corte ha distinto tra gli effetti di tale aggravante e la valutazione concreta dei rischi, accettando che elementi fattuali (tempo trascorso, episodicità, incensuratezza) possano giustificare una misura meno afflittiva se adeguatamente motivati.
Massime di principio
- Se il G.I.P. ha già applicato una misura cautelare non carceraria (es. arresti domiciliari), è difficile sostenere che la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p. non sia stata superata: il riesame può validamente valutare misure meno afflittive se si fonda su elementi concreti.
- Per sostituire una misura con una meno grave il giudice deve fornire motivazione specifica e congrua che dimostri l'idoneità della nuova misura a prevenire i rischi cautelari (es.: recidere collegamenti con il sodalizio anche a distanza).
- Fattori quali il tempo trascorso dal fatto, la natura episodica dell'illecito e l'assenza di precedenti penali sono elementi pertinenti e possono giustificare una diminuzione della misura cautelare quando adeguatamente valutati e motivati.
- La presunzione collegata all'aggravante mafiosa non esclude automaticamente la possibilità di misure meno afflittive; va però sempre fatta una valutazione concreta e motivata del pericolo di reiterazione o di inquinamento delle prove.
- Nel proporre impugnazioni contro la sostituzione di misure cautelari il P.M. deve contestare specificamente la rilevanza e la fondatezza degli elementi posti a base della decisione del giudice, non limitandosi a enunciare la presunzione legale.
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