Cassazione Civile, Ordinanza n. 13703/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato per una porzione di immobile in corso di costruzione. Il promissario acquirente sosteneva di avere adempiuto agli obblighi di pagamento del prezzo, di avere chiesto la stipula del rogito e di non avere mai ricevuto la diffida ad adempiere inviata dalla società venditrice; chiedeva quindi l'accertamento dell'inadempimento della società alla stipula del definitivo, il risarcimento del danno e la revocatoria della successiva vendita dell'immobile a un terzo. La società resistette affermando, invece, che il promissario acquirente non aveva saldato il prezzo e non si era presentato alla stipula, con conseguente risoluzione di diritto del preliminare in forza della clausola contrattuale e della diffida ad adempiere inviata nel 2002. Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi: con il primo si denunciava violazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere validamente conosciuta la diffida ad adempiere e nel richiedere la querela di falso contro l'avviso di ricevimento, trattandosi di semplice raccomandata e non di notificazione; con il secondo si denunciava violazione degli artt. 1454 e 1456 c.c. e dell'art. 1362 c.c., contestando la statuizione secondo cui i presupposti della risoluzione di diritto si sarebbero già verificati in una data anteriore alla diffida del 14 maggio 2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome e il ricorrente ne aveva censurata soltanto una, senza investire in modo ammissibile l'altra, relativa alla giacenza della raccomandata presso l'ufficio postale e alla sua giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, inammissibile in sede di legittimità, e aveva anche violato l'onere di specifica indicazione degli atti rilevanti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché l'accertata validità della diffida e della conseguente risoluzione di diritto rendeva irrilevante ogni eventuale errore sulla sussistenza di precedenti presupposti risolutivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dei controricorrenti costituiti ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1334 c.c.
La norma è richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne accoglie la censura perché la questione decisiva era la giunta della dichiarazione all'indirizzo del destinatario e la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
art. 1335 c.c.
La presunzione di conoscenza opera quando la dichiarazione giunge all'indirizzo del destinatario; la valutazione dell'arrivo dell'atto alla sfera di conoscibilità è rimessa al giudice di merito. In caso di assenza del destinatario, la giacenza presso l'ufficio postale è sufficiente a fondare la presunzione se non è dimostrata l'effettiva conoscenza successiva.
art. 1454 c.c.
È richiamato nel secondo motivo in relazione alla diffida ad adempiere, ma la Corte non esamina nel merito la censura perché assorbita dall'inammissibilità del primo motivo.
art. 1456 c.c.
È richiamato in relazione alla clausola risolutiva espressa contenuta nel preliminare; la Corte osserva che la sentenza d'appello aveva comunque fondato la decisione anche su una distinta ratio, non specificamente attaccata.
art. 1362 c.c.
È richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione della clausola contrattuale, ma la censura non viene esaminata nel merito.
art. 366 c.p.c.
art. 366 co.1 n. 4 e 6 cod. proc. civ.
Il ricorso è inammissibile quando, pur formalmente denunciando violazione di legge, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti e non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda.
art. 360 c.p.c.
art. 360 n. 3 c.p.c.; art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio; la valutazione dei fatti è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
art. 2901 c.c.
È citato nelle domande originarie di revocatoria, ma non è oggetto di decisione di legittimità nel dispositivo della sentenza qui esaminata.
art. 13 d.P.R. 115/2002
art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte in modo ammissibile; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio rende il motivo inammissibile o comunque non decisivo.
- La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. opera se la dichiarazione giunge all'indirizzo del destinatario; in caso di assenza, la giacenza del plico presso l'ufficio postale può essere sufficiente, salvo prova dell'effettiva mancata conoscenza non imputabile al destinatario.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: il ricorso deve individuare un vero errore di diritto e non limitarsi a proporre una lettura alternativa del materiale istruttorio.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure; in mancanza, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando l'accertamento di una determinata causa di risoluzione del contratto è sufficiente a definire la lite, eventuali ulteriori questioni su altre possibili cause risolutive risultano assorbite.
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