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Sentenza

Sentenza n. 2658/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 23/2025 pubblicata in data 15.01.2025

Giustizia amministrativa202503103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2024/2025, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 23/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici indicati, oltre agli accessori di legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero ha adempiuto soltanto alla parte capitale del debito, omettendo il pagamento degli interessi legali e dell'eventuale rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha dichiarato l'avvenuto pagamento del capitale e ha documentato il mancato pagamento degli accessori. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato né l'esistenza né l'entità del credito accessorio e non ha fornito chiarimenti contrari. L'ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Lodi, poiché tali spese, distratte in favore del difensore, non erano state oggetto della domanda proposta nel giudizio amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accertato l'inottemperanza parziale del Ministero, rilevando che l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi era stata completata quanto al capitale, ma non quanto agli interessi e all'eventuale rivalutazione monetaria espressamente riconosciuti dal titolo giudiziale. Poiché il credito accessorio non era stato contestato e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, il ricorso è stato accolto in parte. Il Ministero è stato assegnatario del termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza per completare i pagamenti dovuti. Il TAR ha ritenuto allo stato non necessaria la nomina di un commissario ad acta, in considerazione dell'avvenuto pagamento del capitale. Le spese di lite sono state compensate, poiché il ricorrente aveva depositato soltanto dopo un rinvio la dichiarazione effettivamente a lui riferibile sull'avvenuto pagamento del capitale, contribuendo alla dilatazione dei tempi processuali.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il decorso del termine dilatorio per il pagamento dei debiti derivanti da un titolo giudiziale consente di proporre l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria

    Gli accessori espressamente riconosciuti nel titolo giudiziale fanno parte dell'obbligo di esecuzione e devono essere corrisposti insieme al capitale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta quando una pubblica amministrazione abbia adempiuto soltanto parzialmente a un titolo giudiziale passato in giudicato, anche se la parte capitale sia stata pagata e residuino esclusivamente interessi o altri accessori espressamente riconosciuti nel titolo.
  • Gli accessori del credito indicati nel titolo giudiziale costituiscono parte dell'obbligo conformativo ed esecutivo dell'amministrazione; la loro mancata corresponsione integra inottemperanza parziale.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni derivanti da titoli giudiziali, e in assenza di contestazioni sull'an e sul quantum, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e assegnare all'amministrazione un termine per completare il pagamento.
  • La nomina del commissario ad acta non è necessaria quando, alla luce dell'avvenuto pagamento della parte principale del debito, il giudice ritenga sufficiente assegnare all'amministrazione un termine per adempiere agli obblighi accessori residui.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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