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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18782/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente medico aveva ottenuto in primo e in secondo grado il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di pronta disponibilità nella misura di euro 41,32 per turno, in luogo dell'importo inferiore di euro 20,66 previsto dalla contrattazione nazionale. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dei CCNL della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale e omesso esame di un fatto decisivo. In sintesi ha sostenuto che la soppressione del riferimento contenuto nel CCNL del 1996 ad opera del CCNL del 2005 imponeva un nuovo intervento della contrattazione integrativa, che avrebbe potuto rideterminare l'indennità solo nei limiti delle disponibilità del fondo aziendale e dei vincoli di bilancio; pertanto la delibera aziendale del 1999 non poteva fondare, da sola, il diritto alla maggiorazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del dirigente medico di pagamento dell'indennità di pronta disponibilità nella misura maggiorata. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo, valorizzando la complessità della questione e il fatto che i giudici di merito avevano espresso soluzioni difformi; ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha rinviato alla motivazione di precedenti decisioni conformi.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    La contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli dei contratti collettivi nazionali e quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e dagli strumenti di programmazione dell'amministrazione.

  • art. 5 CCNL 3.11.2005

    La contrattazione aziendale ha efficacia temporalmente limitata e deve operare entro i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalle risorse disponibili.

  • art. 5 CCNL 8.6.2000

    Richiamato quale fonte che prevedeva la limitazione temporale della contrattazione aziendale.

  • art. 4 CCNL 5.12.1996

    Richiamato quale fonte che prevedeva la limitazione temporale della contrattazione aziendale.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'avveramento della condizione sospensiva grava su chi intende far valere il diritto.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Una volta accolto il ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato i trattamenti economici possono essere riconosciuti solo se trovano base nei contratti collettivi e alle condizioni da essi stabilite; un atto unilaterale dell'amministrazione non basta, di per sé, a fondare un diritto patrimoniale del dipendente.
  • Quando la contrattazione collettiva nazionale rimette alla contrattazione integrativa la rideterminazione di un emolumento, tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle disponibilità del fondo aziendale destinato a coprire l'onere.
  • Una delibera aziendale risalente non è idonea, da sola, a fondare nel tempo il diritto a un trattamento economico maggiorato se la successiva disciplina collettiva richiede un nuovo intervento integrativo conforme alle condizioni vigenti.
  • Se il diritto azionato è subordinato a una condizione sospensiva potestativa semplice, la prova del suo avveramento incombe su chi invoca il diritto stesso.
  • Quando il ricorso è accolto e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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