Cassazione Penale, Ordinanza n. 04957/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre ribadito che, una volta dichiarato inammissibile il ricorso, non può essere dichiarata la prescrizione eventualmente maturata nel frattempo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto da tre imputati contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 febbraio 2025, che aveva confermato la loro responsabilità per truffa. Uno dei ricorrenti censurava in modo generico la motivazione sulla configurabilità del concorso nel reato di truffa; gli altri due deducevano, con i primi due motivi, l’insussistenza degli artifici e raggiri, sostenendo che la vicenda integrasse al più un inadempimento contrattuale civilistico. Con il terzo motivo lamentavano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo ricorso era generico e indeterminato, perché non indicava specificamente gli elementi critici della motivazione impugnata; i motivi degli altri due ricorsi sono stati ritenuti non specifici, perché sostanzialmente ripetitivi di quelli già proposti in appello e già disattesi, e comunque infondati alla luce della motivazione di merito che aveva valorizzato molteplici condotte fraudolente. Il diniego delle attenuanti generiche è stato reputato sorretto da motivazione esente da illogicità. È stata inoltre richiamata la regola per cui l’inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Per la truffa sono necessari artifici e raggiri, che possono desumersi da una pluralità di condotte fraudolente idonee a ingenerare affidamento nella vittima e a mascherare la reale finalità di profitto ingiusto.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili; è inammissibile se si limita a censure generiche o indeterminate, tali da non consentire al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi.
art. 125 c.p.p.
La motivazione del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli argomenti delle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, argomentate e riferibili puntualmente alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- La truffa può essere integrata anche da una sequenza coordinata di condotte che, nel loro complesso, realizzino artifici e raggiri, senza che sia necessario un singolo atto fraudolento isolato.
- La distinzione tra illecito civile e truffa non dipende dal solo inadempimento contrattuale, ma dalla presenza di condotte ingannevoli anteriori o concomitanti che abbiano indotto la vittima a contrarre o a eseguire prestazioni patrimoniali.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi in senso ostativo; non è richiesta una confutazione espressa di ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto processuale in sede di legittimità e preclude la declaratoria di prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
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