Sentenza del 13/03/2017 n. 2053 - Comm. Trib. Prov. Milano
FINANZA LOCALE - Irap - Attività di medico di medicina generale, con il solo studio professionale - Presupposto per l'imponibilità Irap - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta infondata. In applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale, il reddito derivante da un'attività professionale priva di autonoma organizzazione non è soggetto a IRAP. Considerati l'ausilio limitato di una sola segretaria e il valore esiguo delle immobilizzazioni, il requisito non sussisteva; pertanto, la cartella di pagamento è stata annullata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRAP del reddito professionale prodotto nello svolgimento dell'attività di medico di medicina generale. Sosteneva che l'attività non fosse autonomamente organizzata, poiché svolta con il solo ausilio di una segretaria e con immobilizzazioni di importo esiguo. Mancava quindi il presupposto dell'autonoma organizzazione necessario per l'imponibilità IRAP.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività è svolta mediante un'autonoma organizzazione, ossia con una struttura organizzativa apprezzabile e non meramente strumentale all'attività personale del professionista.
Principio affermato dalla Corte costituzionale sull'IRAP dei lavoratori autonomi
Il reddito professionale prodotto senza un'attività autonomamente organizzata non è soggetto a IRAP.
Massime di principio
- Il professionista può escludere l'IRAP quando dimostra che l'attività dipende prevalentemente dal proprio lavoro personale e non da una struttura organizzata autonoma.
- La presenza di un solo collaboratore o di una segretaria non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP: occorre valutare concretamente mansioni, costi e rilevanza dell'apporto organizzativo.
- Immobilizzazioni e beni strumentali di modesto valore, normalmente necessari per l'esercizio individuale della professione, non sono di per sé sufficienti a integrare l'autonoma organizzazione.
- La valutazione deve essere complessiva e basata su elementi concreti, quali numero e ruolo dei dipendenti, entità dei costi, beni strumentali e presenza di una struttura distinta dall'attività personale.
- In caso di cartella IRAP, il contribuente deve documentare l'assenza di autonoma organizzazione e può contestare la pretesa quando l'attività è svolta in forma essenzialmente personale e con mezzi minimi.
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